|
|
Abrogato
Art. 58.
I
senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno
superato il venticinquesimo anno d’età.
Sono
eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
Art.
58. Il Ministero Difesa dell'Interno
ogni quattro anni entro il 27 Gennaio, con tornata unica elettorale, secondo le
candidature e numero degli eletti a Delegati Politici e Delegati Civili nelle
Circoscrizioni, Assessorati Comunali, Provinciali, Regionali, della Camera
Nazionale dei Delegati Politici delle Categorie e Camera Nazionale della
Regioni dei Delegati Politici delle Categorie, saranno calcolate le percentuali
sulla base degl’appartenenti d’ogni categoria Istituzionale, Sociale ed
Economica.
Il
numero d’appartenenti d’ogni categoria, saranno calcolati dalle Circoscrizioni
Anagrafiche, confermate dagl’Uffici di Collocamento a Lavoro e dalle Camere di
Commercio delle Libere Professioni, trasmessi a livello di Circoscrizione,
Comuni e Province e Regioni e Nazionale ed Estero a tutti gl'Uffici Elettorali
delle Prefetture d’Italia, che preparano ogni quattro anni con i dati
aggiornati, le percentuali di candidati, le schede elettorali e numero degli
eletti delle Categorie Istituzionali, Sociali ed Economiche.
CAMERE NAZIONALE DELLE REGIONI DEI
DELEGATI POLITICI DELLE CATEGORIE ISTITUZIONALI SOCIALI ED ECONOMICHE
Le
Elezioni dei Delegati Politici delle Categorie Istituzionali
Sociali ed Economiche alla Camera Nazionale delle Regioni, sono eletti per
votazione diretta, con scheda elettorale dai Cittadini-e Italiani-e aventi
diritto al voto.
I
Candidati Politici delle appartenenti Categorie Istituzionali
Sociali ed Economiche, legittimamente eletti ai ballottaggio devono essere
Residenti, per almeno due anni alla Regione in cui sono candidati ed aver
compiuto 25 anni d’età.
La Composizione
della Camera Nazionale delle Regioni dei delegati politici, per un totale n°
750, in percentuale al numero degli appartenenti delle Categorie Istituzionali Sociali ed Economiche.
La
Camera Nazionale delle Regioni, non ha potere legislativo nazionale, ma
propositivo legislativo da presentare alla Camera Legislativa Nazionale,
secondo nuove necessità ed emergenze nelle varie Regioni Italiane
La
Camera Nazionale delle Regioni ha potere legislativo, per uniformare con
approvazione o abrogazione le delibere emesse dai Consigli delle varie Regioni
Italiane.
Questo significa che normative delle Regioni
Italiane devono essere uniformi è le diversità per esigenze di territorio o
fiscali, devono essere approvate dopo la proposta dalla Camera Nazionale delle
Regioni.
La
Camera Nazionale delle Regioni, al fine di un Programmato Sviluppo Equilibrato
e di Federalismo Fiscale, tra le Regioni Italiane, dovrà approvare annualmente
i loro Bilanci Consuntivi, e Preventivi, che dovranno passare all’approvazione delle
Camera Legislativa Nazionale, nel rispetto della Programmazione Economica
Nazionale.
CAMERE NAZIONALE LEGISLATIVA DEI
DELEGATI POLITICI DELLE CATEGORIE ISTITUZIONALI SOCIALI ED ECONOMICHE
Le
Elezioni dei Delegati Politici delle Categorie Istituzionali
Sociali ed Economiche alla Camera Legislativa Nazionale, sono eletti per
votazione diretta, con scheda elettorale dai Cittadini-e Italiani-e aventi
diritto al voto.
I
Candidati Politici delle appartenenti Categorie Istituzionali
Sociali ed Economiche, legittimamente eletti ai ballottaggio devono essere
Residenti, per almeno due anni nella Regione in cui sono candidati ed aver
compiuto 25 anni di età.
La
Composizione della Camera Legislativa Nazionale dei delegati politici, per un
totale n° 900 di cui 50 eletti dalle Sezioni elettorali Estere, in percentuale
al numero degli appartenenti delle Categorie Istituzionali
Sociali ed Economiche.
La
Camera Legislativa Nazionale ha competenze legislative stabilite dalla
legge.
La
Camera Legislativa Nazionale, al fine di un Programmato Sviluppo Equilibrato e
di Federalismo Fiscale, tra le Regioni Italiane, dovrà approvare annualmente i
loro Bilanci Consuntivi e legiferare il Bilancio Preventivo annuale delle
Regioni Italiane secondo la Programmazione Economica Nazionale.
Il numero dei componenti delle Camera Nazionale
delle Regioni e della Camera Legislativa Nazionale e aumentato di numero, per
impedire la corruzione nel voto dei Bilanci Regionali e voto sulle Leggi
Nazionali e Bilancio Nazionale, anche in virtù di uno stipendio adeguato alla
funzioni dei delegati politici al Servizio dei Cittadini-e Italiani-e Elettori
e dello Stato Italiano.
La Democrazia Rappresentativa Partecipativa e Cogestione, consente una rappresentatività politica reale della composizione della Società Civile Italiana, dove prima sono sanciti i Doveri Civici, per ottenere i Diritti Civili, con i ricambi necessari a dare opportunità di partecipare e cogestire la politica programmatica, sulla base della meritocrazia e professionalità della classe dirigente Politica, Istituzionale, Sociale ed Economica.
Abrogato
Abrogato
Abrogato
Art. 60.
La
Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
L’abrogazione
della norma è resa necessaria, perché il Senato della Repubblica Italiana sarà
sostituito dalla Camera dei Delegati Nazionali delle Regioni, rimane il titolo
onorifico, per meriti Istituzionali in età pensionabile di Senatore dello Stato
Italiano con nomina del Presidente della Repubblica.
Art.
61. Le elezioni delle nuove Camere Nazionale
delle Regioni e Camera Legislativa Nazionale, hanno luogo entro settanta giorni
dalla fine legislatura precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il
ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove due Camere
Nazionale delle Regioni e Camera Legislativa Nazionale, sono prorogati i poteri
delle precedenti.
Art. 62. Le
Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e
d’ottobre.
Modifica
Art.
62. Le due Camere, la Camera Nazionale
delle Regioni e Camera Legislativa Nazionale si riuniscono di diritto il terzo
giorno non festivo d’Aprile.
La modifica e motivata
che prima il Governo uscente deve chiudere il Bilancio dell’anno precedente, in
modo che il nuovo Governo abbia conoscenza della stato economico dello Stato
Italiano.
Ciascuna
Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo
Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando
si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche
l’altra.
Modifica
La Camera Nazionale delle Regioni Italiane e
Camera Legislativa Nazionale può essere convocata in via straordinaria per
iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica Italiana.
Quando si riunisce in via straordinaria
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il
Presidente e l’Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
Modifica
Art. 63.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente è
quello della Camera Legislativa Nazionale e il vice Presidente è quello della
Camera Nazionale delle Regioni.
Art. 64. Ciascuna Camera adotta il proprio
regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due
Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in
seduta segreta.
Modifica
Art. 64. La Camera Legislativa Nazionale e Camera
Nazionale delle Regioni, adottano un
regolamento comune, approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Nella Camere Legislativa Nazionale e nella Camera Nazionale
delle Regioni, le sedute sono pubbliche, tuttavia possono adunarsi in seduta
segreta e deliberare in merito alla sicurezza Nazionale, solo in stato di
guerra dello Stato Italiano o nel pericolo della Sovranità dello Stato Italiano.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del
Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti
e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che
Modifica
Nella Camera
Nazionale delle Regioni Italiane e Camera Legislativa Nazionale, le
deliberazioni di ciascuna non sono valide, se non è presente la maggioranza dei
loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la
Costituzione della Seconda Repubblica Italiana, prescriva una maggioranza
speciale, nei casi di calamità naturali gravi e della lesa Sicurezza e
Sovranità Nazionale.
Abrogata
I membri del Governo, anche se non fanno parte
delle Camere, hanno diritto, e se richiesto obbligo, di assistere alle sedute.
Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
Modifica
Il Governo del Paese, deve essere espressione
elettorale diretta dei Cittadini-e Italiani-e, che candidano Delegati Politici
ed eleggono alla Camera Legislativa Nazionale, secondo la percentuale di
appartenenza alle Categoria Nazionale Istituzionali, Sociali ed Economiche, che
alloro volta nominano a maggioranza i Ministeri del Governo, che alloro volta
nominano a maggioranza il Primo Ministro del Governo Italiano.
La
Democrazia Rappresentativa Partecipativa e Cogestione significa che la massima
espressione di rappresentatività politica deve essere eletta dai Cittadini
Italiani, nominare una persona non eletta come rappresentante del Governo
Italiano, è antidemocratico, perché usurpa la Sovranità Popolare, inoltre
dimostra l’incapacità politica dei Delegati delle categorie della due Camera
Nazionale e della Camera delle Regioni Italiane
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due
Camere.
Modifica
Art. 65. La
legge determina i casi d’ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di
Delegato a tutti i livelli di rappresentatività politica, per cui non sono
ammessi i condannati definitivi o con carichi pendenti o per motivi di
conflitto d’interessi. Inoltre non sono ammessi alle massime cariche dello
Stato Italiano chi ha responsabilità o svolge attività imprenditoriali, come
proprietario o azionista, sulla base del volume di fatturato o valutario
azionario, secondo quanto previsto dalla legge.
Art. 66. Ciascuna Camera giudica dei titoli d’ammissione
dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte d’ineleggibilità e
d’incompatibilità.
Modifica
Art. 66. I
Delegati Politici e Civili, Dirigenti e Funzionari, pubblici e privati che
abbiano subito una condanna in primo grado, la legge prevede siano sospesi
nelle funzioni e stipendio, nel caso di condanna definitiva automatico
licenziamento, con interdizione perpetua dei Pubblici Uffici.
Questa
norma si è resa necessaria, perché attualmente nessuna responsabilità assumono di
fronte ai Cittadini Italiani e alle leggi dello Stato Italiano
La modifica specifica che nel caso di un Cittadino Italiano con un carico pendente o condannato definitivo, perde l’autorità legale e morale, pertanto contro la Costituzione della Seconda Repubblica Italiana nell'esercizio di Delegato Politico, essendo un servizio di scelte programmatiche ed amministrative valutarie, per conto dei Cittadini Italiani e dello Stato Italiano.
Un
titolare di un’Attività economica rilevante, può essere eletto Delegato
Politico come Assessore o Parlamentare, ma non può essere eletto Ministro o
capo del Governo Italiano, perché le scelte programmatiche e decisioni
politiche legislative, influiscono su tutta l’economia Italiana pubblica e
privata, inoltre possono essere d’interesse di potere economico personale, in
concorrenza sleale con le altre l’Attività economica ed incorre al reato penale
di aggiotaggio finanziario, con conflitto d’interesse privato contro
gl'interessi dello Stato Italiano.
Art. 68. I membri del Parlamento non possono essere
chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio
delle loro funzioni.
Modifica
Art. 68. Ogni
membro del Camera Nazionale delle Regioni Italiane e Camera Legislativa
Nazionale
non possono essere chiamati a rispondere
delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Abrogata
Senza autorizzazione della Camera alla
quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a
perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti
privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in
esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto
nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto
obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre
i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di
conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
Modifica
I Delegati Politici e Civili rispondono alla legge la cui
diretta giurisdizione e competente il Tribunale Superiore o Ordinari e in base
alla gravità del reato come accusato o indagato, previsto dalla legge, sarà
sospeso il procedimento giuridico fino al termine del mandato elettorale dei
quattro anni, salvo rinuncia spontanea con sospensione dall’incarico delle
stesso Delegato Politico di categoria, nel caso possa dimostrare l’estraneità
ed innocenza da fatti contestati, per potersi candidare ad un secondo mandato
elettorale.
I Delegati Politici e Civili rispondono alla legge la cui
diretta giurisdizione e competente il Tribunale Superiore o Ordinari e in base
alla gravità del reato come accusato o indagato, suffragate da prove
documentali, d’intercettazione e testimonianze è prevista la decadenza del
mandato di Delegato Politico e Civile, al termine dal Procedimento Giudiziario
con Giudizio Definitivo, nel caso le accuse fossero state presentate con atti
probatori distorti dalla realtà dei fatti nell’ambito delle sue funzioni, sarà
risarcito nello stipendio e riabilitato pubblicamente e riabilitato alla funzioni di Candidato alla prossime
elezioni di Delegato Politico o Civile.
Il Delegato Politico decade dal mandato, in esecuzione di
una sentenza irrevocabile di condanna o qualora sia colto in flagranza di
reato, ovvero il reato e provato inconfutabilmente o per il quale è previsto
l’arresto obbligatorio.
I Delegati Politici e Civili il cui mandato decade
irrevocabilmente per morte o condanna definitiva, il Delegato Politico che lo
sostituisce è il secondo in graduatoria degl'eletti della Categoria,
Istituzionale, Sociale ed Economica, resterà in carica per il tempo restante
quattro anni fine mandato elettorale.
La
norma e abrogata perché i Tribunale Superiore o Ordinario avranno giurisdizione
nei confronti dei Delegati Politici e Civili il cui procedimento sarà
sospeso fino la termine del mandato elettorale dei quattro anni, salvo rinuncia
spontanea con sospensione dall’incarico delle stesso Delegato politico di
categoria, nel caso possa dimostrare l’estraneità ed innocenza da fatti contestati,
per potersi candidare ad un secondo mandato.
Abrogata
Art. 69.
I membri del Parlamento
ricevono un’indennità stabilita dalla legge.
Art. 69. Il Delegato Politico ha una stipendio
stabilito dalla legge, le assenze ingiustificate, per campagne elettorali fuori
dal periodo stabilito dalla legge elettorale, saranno detratte dallo stipendio,
che sarà commisurato alla responsabilità giuridico penale e civile di Delegato
Politico, alla residenza nella citta, in cui svolge il mandato di Delegato
Politico e spese di rappresentanza.
SEZIONE II
LA
FORMAZIONE DELLE LEGGI
Art. 70. La funzione legislativa è esercitata
collettivamente dalle due Camere Nazionale della Regioni e Camera Legislativa
Nazionale, nelle rispettive funzioni e competenze.
Art. 71. L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo
Legislatore Nazionale, a ciascun membro della Camere Nazionale della Regioni e
Camera Legislativa Nazionale ed agli organi ed enti ai quali sia conferita la
delega da leggi della Costituzione delle seconda Repubblica Italiana
Il popolo esercita
l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno
cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
Art. 72. Ogni disegno di
legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento [64, 1°
comma] esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva
articolo per articolo e con votazione finale.
Art. 72. Le
leggi sono promulgate, con approvazione a maggioranza articolo per articolo con
votazione finale, della Camera Legislativa Nazionale, dai Delegati delle
Categorie Politiche, Istituzionali, Sociali ed Economiche.
La modifica è resa
necessaria al fine di snellire i tempi per l’emanazione delle leggi, degli
emendamenti alla sola Camera Legislativa Nazionale.
Il regolamento
stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è
dichiarata l’urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme
l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni,
anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi
parlamentari.
Modifica
I disegni di legge,
con l’approvazione a maggioranza semplice della Camera Legislativa Nazionale
dei Delegati politici di Categoria Istituzionale, Sociale ed Economica, passare
al vaglio di una commissione di competenza della materia legislativa, formata
da consulenti percentualmente al rappresentatività politica della Camera
Legislativa Nazionale.
Abrogata
Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione
definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un
decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che
sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua
approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.
Il regolamento determina le forme di pubblicità dei
lavori delle Commissioni.
Abrogata
La procedura normale d’esame e d’approvazione
diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in
materia costituzionale [138] ed elettorale e per quelli di delegazione
legislativa [77], d’autorizzazione a ratificare trattati internazionali [80],
d’approvazione di bilanci e consuntivi [81].
Modifica
L’approvazione del Bilancio annuale dello Stato
Italiano è prima determinato dalla presentazione dei Bilanci di Spesa ed
Entrate delle Regioni, approvati a maggioranza prima dai Delegati della
categorie dalla Camera Nazionale delle Regioni, per passare all’approvazione
finale dai Delegati della categorie della Camera legislativa Nazionale.
Il criterio della formazione della spesa di
Bilancio Pubblico deve essere improntato sulla base di spesa corrente ed una
programmata spesa per investimenti per innovazioni ed infrastrutture, con
uguale capacità programmatica di Bilancio d'entrate fiscali annuale.
Art. 73. Le leggi sono promulgate dal Presidente della
Repubblica [87, 5° comma] entro un mese dall’approvazione.
La Camere Legislativa
Nazionale e Camera Nazione delle Regioni, ciascuna a maggioranza assoluta dei
propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel termine
da esse stabilito.
Art. 74. Il Presidente della Repubblica, prima di
promulgare la legge, può con un messaggio motivato alle Camere [87, 2° comma]
chiedere una nuova deliberazione.
La Camere Legislativa
Nazionale, con l’approvazione della nuova la legge, questa deve essere
promulgata [87, 5° comma].
Art. 75. È indetto Referendum Popolare [71, 3° comma,
123, 1° comma, 132] per deliberare una proposta di legge popolare o
abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di
legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli
Regionali [121].
Non è ammesso il
referendum per le leggi tributarie e di bilancio, d’amnistia, e d’indulto [79],
d’autorizzazione a ratificare trattati internazionali [80].
Hanno diritto di
partecipare al referendum tutti i Cittadini- Italiani-e aventi diritto di elettori
con tessera elettorale inviata appositamente dalle Prefetture Italiane.
La proposta soggetta
a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli
aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
Art. 76. L’esercizio della funzione legislativa non può
essere delegata al Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Modifica
Art. 76.
L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegata, ne
assunta dal Governo Legislativo Nazionale, per motivi d’autorevolezza o
governabilità, perché
Art. 77. Il Governo non può, senza delegazione delle Camere,
emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il
Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza
di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che,
anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque
giorni.
I decreti perdono efficacia, sin dall’inizio, se
non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le
Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla
base dei decreti non convertiti.
Modifica
Art. 77. Quando sorgono casi di straordinaria
urgenza legislativa, il Governo adotta tramite il Capo del Governo, che delega
I
Decreti legge spesso sono state le leggi che hanno determinato i favoritismi
sottobanco, alle due coalizioni alternatesi al governo del Nostro Paese
determinando la spaccature in due classi sociali dello Stato Italiano.
LA FIDUCIA
DELLA CAMERA NAZIONALE AL GOVERNO NAZIONALE
La Camera Legislativa Nazionale dei Delegati
Politici delle Categorie Istituzionali, Sociali ed Economiche, hanno facoltà di
richiedere la fiducia del Governo Nazionale, promossa e richiesta dalla
maggioranza dei Delegati Politici della Camera Nazionale, nel caso fosse per
votazione sfiduciato, il Primo Ministro deve immediatamente recarsi a rimette
l'incarico al Presidente della Repubblica Italiana, che indice entro quindici
giorni l'elezione a congiunte Camera Legislativa Nazionale e Camera Nazionale
delle Regioni, la nuova composizione dei Ministri del Governo, che eleggeranno
il nuovo Primo Ministro dello Stato Italiano, per cui due Camera Legislativa
Nazionale e Camera Nazionale delle Regioni, restano comunque in carica per
restante periodo dei quattro anni del mandato elettorale Nazionale.
Nella Democrazia Rappresentativa Partecipativa e Cogestione, essendo nella Costituzione della seconda Repubblica Italiana previsto sempre rappresentate nelle Camere Nazionale e Regionale i Delegati Politici eletti delle Categorie Istituzionali, Sociali ed Economiche, per cui il Governo può decadere, per continue proposte di legge contrarie alla maggioranza dei Delegati Politici delle Categorie della Camera Nazionale.
Art. 78. Le Camere [55] deliberano lo stato di guerra
[87, 9° comma] e conferiscono al Governo i poteri necessari.
Art. 79. L’amnistia è concessa con legge deliberata a
maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo
articolo e nella votazione finale.
La legge che concede
l’amnistia stabilisce che non può applicarsi ai reati commessi successivamente
alla presentazione del disegno di legge, ne possono essere concessi per alcuni reati del codice di procedura
civile e penale.
In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono
applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di
legge.
Modifica
La legge che concede l’indulto, non impedisce il regolare
e Giusto Processo, ma concede solo la riduzione della pena di condanna
detentiva.
La legge che concede l’indulto. il beneficio avrà
una data d'inizio e data del termine della fine del beneficio di legge, inoltre
non possono applicarsi ai reati commessi successivamente all'approvazione del
disegno di legge, ne possono essere concessi per alcuni reati del codice di
procedura civile e penale.
L’amnistia
ed indulto in nessun caso possono essere concessi ai reati per omicidio e
violenza sui minori, considerati reati odiosi.
Art. 81. Le
Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consultivo presentati dal
Governo.
Modifica
Art. 81.
La
modifica indicante entro e non oltre la fine di Febbraio, perché occorre avere
un consuntivo di bilancio per preparare le correzioni di spesa, senza Bilanci
correttivi, inoltre avendo una stabilizzazione della spesa corrente del
fabbisogno dello Stato Italiano, può essere evitato l’esercizio provvisorio,
perché proprio in quel periodo che avvengono la maggiore spesa incontrollata
della spesa pubblica.
L’esercizio provvisorio del bilancio non può
essere concesso se non per legge e per periodi non superiori a quattro mesi.
Con la legge d’approvazione del bilancio non si
possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori
spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Art. 82. Ciascuna Camera può disporre inchieste su
materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una
commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La
commissione d’inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri
e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria,
Modifica
Art. 82.
Ciascuna Camera Nazionale delle Regioni e Camera Legislativa Nazionale
può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione
formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi.
La commissione d’inchiesta procede alle indagini e agli
esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’Autorità Istituzionale
Giudiziaria, senza essere motivo di sottrarre le responsabilità civili e penali
alle Autorità Giudiziarie competenti in materia, che devono acquisire gl'atti e
procedimento o svolgere parallelamente indagini.
Le
inchieste spesso iniziate sono usate per tacitare l’opinione pubblica e far
trascorrere il tempo per dopo archiviare il caso.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto dal
Parlamento in seduta comune dei suoi membri [55].
Modifica
Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto
dopo l’elezione e l’insediamento della nuova composizione dei Delegati delle
Camere Nazionale delle Regioni e Camera Legislativa Nazionale in seduca
congiunta.
Questo
significa che il Presidente della Repubblica Italiana sarà garante del periodo
elettorale ed il nuovo eletto dopo l’elezione che avvengono in tornata unica
ogni quattro anni e nuovo insediamento della due Camere.
Abrogata
All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione
eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza
delle minoranze.
La
Democrazia Rappresentativa Partecipativa e Cogestione prevede il federalismo
attribuendo una Camera ai Delegati delle Regioni Italiane, che contribuiscono
alla elezione con i Delegati Nazionali del Presidente della Repubblica a Camera
congiunte.
Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza
assoluta.
Art. 84. Può essere eletto Presidente della Repubblica
ogni cittadino che abbia compiuto i cinquant’anni d’età e goda dei diritti
civili e politici.
Modifica
Art. 84. La
nomina ed elezione del Presidente della Repubblica deve essere espressione di rappresentanza
politica tra i Delegati delle Categorie eletto nelle due Camere Nazionale delle
Regioni e Camera Legislativa Nazionale, che abbia compiuto i cinquanta anni
d’età.
Il Presidente della Repubblica deve essere espressione elettorale dei Cittadini Italiani, che abbia meriti e capacità riconosciute dalla maggioranza dei Delegati Politici delle categorie Istituzionali, Sociali ed Economiche, delle due Camere Regionale e Nazionale, per cui nominare o eleggere un Presidente della Repubblica non eletto dai Cittadini Italiani è usurpare la volontà popolare, in contrasto con la Costituzione della seconda Repubblica Italiana.
L’ufficio di
Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
L’assegno e la
dotazione del Presidente sono determinati per legge.
Art. 85. Il Presidente della Repubblica è eletto per
sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente
della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati
regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte [88], o manca meno di
tre mesi alla loro cessazione [60], l’elezione ha luogo entro quindici giorni
dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del
Presidente in carica.
Art. 86. Le funzioni del Presidente della Repubblica,
in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del
Senato.
In caso d’impedimento permanente o di morte o di
dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei
deputati indice l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici
giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca
meno di tre mesi alla loro cessazione
Modifica
Art. 85. Il
Presidente della Repubblica è eletto per quattro anni, rinnovabile per una sola
volta, che non abbia superato il limite di età di 65 anni.
Ogni quattro anni a trenta giorni
dall’insediamento del nuovo Parlamento i due Presidenti delle due Camere delle Regioni
e Legislativa Nazionale convocano l’assemblea congiunta, nominano ed eleggono
nel primo turno a maggioranza dei due terzi o nel secondo turno a maggioranza
semplice il nuovo Presidente della Repubblica.
Art. 86. Le
funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa
adempierle, sono esercitate dal Presidente dalla Camera Legislativa Nazionale.
In caso d’impedimento permanente o di morte o di
dimissioni del Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere dei
Delegati indicono l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro
quindici giorni
L' elezione del Presidente della Repubblica Italiano
avviene ogni quattro anni, dopo la tornata unica elettorale dei Delegati di
categoria Istituzionali, Sociali ed Economici delle due Camere delle Regioni e
Nazionale, come garante nel periodo elettorale delle Istituzioni e del rispetto
della Costituzione della seconda Repubblica Italiana.
Art. 87. Il Presidente della Repubblica Italiana è il
Capo dello Stato Italiano, che rappresenta la Sovranità Popolare e Unità
Nazionale.
Può inviare messaggi
alle Camere.
Autorizza la presentazione
alle Camere dei disegni di legge d’iniziativa del Governo.
Accredita e
riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali,
previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.
Ha il comando
delle Forze Armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo
la legge.
Dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Può concedere
grazia e commutare le pene
Nomina, nei
casi indicati dalla legge, i funzionari di pertinenza alle funzioni di Capo
dello Stato
Conferisce le
onorificenze della Repubblica.
Abrogata
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore
di legge e i regolamenti.
Le
leggi sono di pertinenza esclusiva del Parlamento Italiano, che deve tramite
una commissione prepararle e dopo approvate a maggioranza.
Abrogata
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Il
Consiglio Superiore della Magistratura è un organo di potere d’autogoverno, non
conciliabile con una Democrazia, Partecipativa, Propositiva e Cogestione, dove
tutti i Cittadini Italiani sono uguali nel rispetto delle leggi ordinarie e
Costituzionali dello Stato Italiano,
Art. 88. Il Presidente della Repubblica può
accogliere o respingere, la presentazione delle dimissioni del Primo Ministro,
indire nuove elezioni nella Camera Nazionale Legislativa, per la formazione del
nuovo Governo, sino al compimento del restante periodo del mandato elettorale
previsto alla scadenza dei quattro anni.
.
Non può esercitare
tale facoltà negli ultimi mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in
tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.
Art. 89. Nessun atto del Presidente della Repubblica è
valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la
responsabilità.
Gli atti che hanno
valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche
dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 90. Il Presidente della Repubblica non è
responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che
per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi si è
messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza
assoluta dei suoi membri.
Art. 91. Il Presidente della Repubblica, prima di
assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana
e di osservanza della Costituzione della seconda Repubblica Italiana, dinanzi
al Parlamento in seduta comune.
TITOLO
III
SEZIONE
I
Art. 92. Il Governo della Repubblica è composto
del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il
Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del
Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i Ministri.
Modifica
Art. 92.
Il Governo della Repubblica Italiana è composto dal Presidente del
Consiglio e Consiglio dei Ministri.
Il Presidente del Consiglio è eletto a maggioranza
dal Consiglio dei Ministri.
Nella
Democrazia Rappresentativa Partecipativa e Cogestione, i Delegati di categoria
delle due Camere delle Regione e Camera Nazionale, eleggono direttamente i
componenti del Consiglio dei Ministri, per dare coesione politica
all'approvazione delle leggi da parte delle due Camere dei Delegati e Governo
Nazionale. I componenti dei Ministri del Consiglio a loro volta eleggono un
loro componente a maggioranza dei due terzi, dopo semplice, come Presidente del
Consiglio dei Ministri del Governo Italiano.
La
modifica e resa necessaria, in quanto il Presidente della Repubblica Italiana,
negli ultimi anni violando la Costituzione e Sovranità Popolare dello Stato
italiano, ha nominato in persone non elette al Parlamento Italiano.
Art. 93. Il Presidente del Consiglio, con il Consiglio
dei Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del
Presidente della Repubblica.
Art. 94. Il Governo
della Repubblica Italiana deve avere la fiducia delle due Camera Nazionale
delle Regioni e Camera Legislativa Nazionale.
Ciascuna delle due
Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per
appello nominale.
Art. 95. Il
Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e
ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo,
promovendo e coordinando l’attività dei Ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti
del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri
[89].
La legge provvede all’ordinamento della Presidenza del
Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei
Ministeri.
Art. 95. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e
l’unità di indirizzo politico ed amministrativo e ne è responsabile.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il
Consiglio dei Ministri coordinano l’attività del Governo del Paese.
I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti
del Consiglio dei Ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede nell’ordinamento della Presidenza del
Consiglio e Consiglio dei Ministri, di determinare la loro organizzazione e in
caso eccezionale l’aumento di massimo tre Ministeri, che decadono al termine
del mandato elettorale dei quattro anni.
Art. 96. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i
reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria,
previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati,
secondo le norme stabilite con legge costituzionale.
Modifica
Art. 96. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla
carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro
funzioni, alla giurisdizione del Tribunale Superiore, previa sospensiva
dell'azione giudiziaria per il tempo restante al mandato Parlamentare, senza
potersi ricandidare in cariche Istituzionali dello Stato Italiano, sino al
Giudizio di Terzo Grado Definitivo, salvo assoluzione al Primo Grado di
Giudizio, con reintegro nelle funzioni Istituzionali e Parlamentari, secondo le
norme stabilite con legge della Costituzione della seconda Repubblica Italiana.
SEZIONE
II
LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 97. I Pubblici
Uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, Uniformati
Informaticamente, in modo che siano assicurati il buon andamento e
l’imparzialità dell’amministrazione.
Nell’ordinamento degli
uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le
responsabilità proprie dei funzionari.
Art. 98. I pubblici
impiegati sono al servizio esclusivo dello Stato Italiano.
Se sono membri del
Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al
diritto d’iscriversi ai partiti politici [49] per i magistrati, i
militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia,
rappresentanti diplomatici e consolari all’estero.
SEZIONE
III
GLI
ORGANI AUSILIARI
Art. 99. Il Consiglio Nazionale dell’Economia e
del Lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di
rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro
importanza numerica e qualitativa.
È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le
materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Modifica
Art. 99. Il
Ministero della Programmazione Economica ha per importanza come organo
ausiliare, il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, composto nei modi
stabiliti dalla legge, da rappresentanti esperti delle Categorie Istituzionali,
Sociali ed Economiche nominati dal Governo.
Le Camere Nazionale delle Regioni e Camera
Legislativa Nazionale, nomina gl’Organi di Consulenza e delle Commissioni dei
rappresentanti esperti delle Categorie Istituzionali, Sociali ed Economiche,
per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge e
possono contribuire alla elaborazione della legislazione Politica, Sociale
secondo i principi di inderogabile solidarietà e elaborazione della
programmazione economica pubblica e privata ed entro i limiti stabiliti dalle
leggi.
Modifica
Art. 100. Il Consiglio di Stato Italiano e la Corte dei Conti è una Sezione del
Tribunale Superiore, con Magistrati Inquirenti e Giudici, nei tre gradi con
Giudizio Definitivo.
La Corte dei Conti esercita il controllo preventivo e
consuntivo di legittimità sugli atti Amministrativi dei Governi dei Comuni,
Province e Regioni e Governo Nazionale.
TITOLO
IV
SEZIONE I
ORDINAMENTO
GIURISDIZIONALE
Art. 101. La giustizia è amministrata in nome del Popolo
Italiano.
Modifica
Art. 101.
L'Istituzione Giudiziaria con i Tribunali Italiani Ordinari e Superiori,
sono istituiti per far rispettare le leggi dello Stato Italiano e rendere
Giustizia al Popolo Italiano, in tempi procedurali stabiliti dall'Ordinamento
Giudiziario.
Art. 101. a.
Istituzione Giudiziaria nella Democrazia Rappresentativa Partecipativa e
Cogestione riqualifica
La Democrazia Rappresentativa Partecipativa e Cogestione la riqualificazione e trasparenza della Spesa Pubblica Istituzionale Giudiziaria, significa per prima la conoscenza dei Bilanci di Spesa ed Entrate del Ministero di Giustizia, dopo conoscere il numero per Regione dei vari Tribunali Italiani e relativi Bilanci di Spesa ed Entrate, per comprendere l'economicità di alcuni Tribunali Italiani ed accorparli almeno due o tre per ogni Regione Italiana.
La Democrazia Rappresentativa Partecipativa e Cogestione la riqualificazione della Spesa Pubblica è intesa nella definizione dei redditi massimi e minimi della categorie Istituzionali, Sociali ed Economiche, una fiscalità modulata dei redditi, come ridistribuzione dei redditi, che riduce le motivazione sociali a delinquere, con maggior rispetto della legalità e minor rischio sociale professionale, inoltre la Riforma dell'Istituzione Giudiziaria, consente un maggior numero di procedimenti portati in Giudizio Definitivo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge [108].
Modifica
Art. 102. I
Magistrati o Sostituti Procuratori della Repubblica e Giudici, sono soggetti
soltanto alla legge, la cui giurisdizione sono i tre Tribunali
Superiori la Nord – Centro – Sud e come Dirigenti dell'Istituzione
Giudiziaria in osservanza al giuramento di fedeltà alla Costituzione della
seconda Repubblica Italiana, hanno l'obbligo inderogabile dell'Azione Giudiziaria, acquisire prove e
testimoni, d'inquisire, di condannare o assolvere, secondo le leggi dei Codici
Civili, Penali, sul mancato rispetto della Legalità dei Cittadini Italiani
e Stranieri in tutto il territorio dello Stato Italiano.
Nella Democrazia Rappresentativa Partecipativa e Cogestione non esistono poteri che costituiscono discrezionali decisioni e senza responsabilità, ma rendere Giustizia coincide con il rispetto di Legalità sancito nella Costituzione della seconda Repubblica Italiana su tutto il territorio dello Stato Italiano.
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati
ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
Modifica
FUNZIONE E
CARRIERE DEL MAGISTRATO INQUIRENTE
E GIUDICE
Nella
Democrazia Rappresentativa Partecipativa e Cogestione,
L'Ordinamento
Giudiziario prevede che quando vengono consegnate le Querele Denunce da parte
di Cittadini-e Italiani-e e Stranieri-e nei Tribunali Italiani, per aver subito
delle illegalità, lo Stato Italiano si costituisce Parte Civili, patrocinato
dai Magistrati Inquirenti, nella " "Funzione" di "Pubblica
Accusa", con l'obbligatorietà dell'azione penale d'indagine,
nell'imparzialità d'esporre fatti, con testimoni e prove oggettive dei reati,
in violazione delle leggi dei Codici di Procedure Penale, Civile e
Fallimentare, per cui gl'Accusati e le Parti Lese sono difesi dai rispettivi
Avvocati o Procuratori Legali.
Il
Giudice o Collegio Giudicante, con diversa funzione deve essere sopra le tre
parti in causa, dalla Pubblica Accusa, Avvocato accusa e Avvocato difesa nel Processo
Giudiziario e sulla base dell'esposizione di fatti, con testimoni e prove
oggettive dei reati commessi dall'accusato, avrà la "Funzione"
d'emette un "Giudizio" di assoluzione o condanna rieducativa o
detenzioni in carcere e stabilisce il risarcimento dei danni morali e materiali
alle Parti Lese, secondo le leggi dello Stato Italiano.
Nella
Democrazia Rappresentativa Partecipativa e Cogestione, con
MAGISTRATO INQUIRENTE
Art. 102 a. La
funzione del Magistrato Inquirente o Pubblica Accusa, prevede l'autonomia
d'aprire un'inchiesta, applicare la custodia cautelare in carcere
dell'imputato, nel recepire e presentare l'incidente probatorio, nell'imparzialità
d'esporre fatti, con testimoni e prove oggettive dei reati commessi
dall'accusato, come parte integrante, in simbiosi d'importanza, perché senza
Magistrato Inquirente, che ha il compito immane di istruire il Giusto Processo
Giudiziario, non avremmo il Giudice per conto dello Stato Italiano che emette
un Giudizio Definitivo.
GIUDICE
Art. 102 a.
La funzione del Giudice o Collegio Giudicante e Giuria Popolare è il
garante tra l'Avvocato dell'Accusato e Avvocato della Parte Lesa, che tutto l'operato
del Magistrato Inquirente sia rispettoso dei Codici di Procedura e definizione
dei capi d'imputazione, per arrivare sulla base dell'esposizione dei fatti di
reato, con testimoni, prove oggettive d'accusa o discolpa, giunga dopo
gl'eventuali ricorsi al Giudizio di Primo e Secondo Grado, senza
pronunciare una sentenza o decisione finale personale, ma emettere un Giudizio
Definitivo e stabilire la somma di risarcimento d'eventuali danni morali e
materiali, in tempi di Giustizia.
Nella Democrazia Rappresentativa
Partecipativa e Cogestione, con il Nuovo Ordinamento Giudiziario saranno
istituiti le Sezione Investigativa dei Tribunali Superiori e Ordinari, con
l’abrogazione di tutte le leggi e norme di discrezionalità unilaterale, per la
certezza del rispetto del giuramento sulla Costituzione della seconda
Repubblica Italiana, come garanzia sull'indipendenza e sulla carriera dei
Magistrati Inquirenti e Giudici e garanzia d’indipendenza e reddito degli
Avvocati nei Tribunali Italiani..
Lo
Stato Italiano nell'Istituzione Giudiziaria dei Tribunali Ordinari e Superiori,
assume Laureati in Giurisprudenza, per concorso con funzione iniziale per tutti
come Sostituti Procuratori delle Repubblica Investigativo o Inquirenti, per
acquisire una professionalità iniziale d'istruire un procedimento giuridico,
come esporre fatti di reato, interrogare testimoni, recepire prove oggettive di
reato, per definire i capi d'imputazione, per dibattere il procedimento
giuridico e richiedere le sentenze da emettere, fino al giudizio
definitivo, al Giudice o Collegio Giudicante del Tribunale Superiore e
Ordinario,
Il Sostituto Procuratore della Repubblica che intende
passare dal Tribunale Civile al Tribunale Penale e viceversa, autorizzato una
sola volta, nella carriera giuridica, deve compilare una domanda con esame di
ammissione, in fine il Consiglio Ministeriale della Magistratura, valuta la
decisione nell’aspetto disciplinare, senza l'obbligo di trasferimento, fatte
salve le disponibilità e necessità dei Tribunali Italiani.
Il Sostituto Procuratore della Repubblica che intende
passare alla carriera di Giudice, può accederci solo dopo un minimo di cinque
anni di carriera e compilare una domanda con esame di ammissione, in fine il
Consiglio Ministeriale della Magistratura, valuta la decisione nell’aspetto
disciplinare, nel caso di promozione è obbligatorio il trasferimento in
un'altra Provincia o Regioni indicata nella domanda secondo le disponibilità
dei Tribunali Italiani.
I Sostituti Procuratori della Repubblica o Giudici può
ottenere avanzamenti di carriera, sulla base d’encomi di merito e concorso
interno, nel caso di promozione è obbligatorio il trasferimento in un'altra
Provincia o Regioni indicata nella domanda secondo le disponibilità dei
Tribunali Italiani.
Alla
Magistratura Inquirente e Giudici, è vietato svolgere arbitrati nei ruoli di
consulenze extra giudiziarie, di certificatori di bilancio, essendo in
contraddizione con il mandato della Costituzionale Italiana e Istituzionale
Giudiziario.
Nella
Democrazia Rappresentativa Partecipativa e Cogestione il compito esclusivo, per
la verifica dei verbali delle sezioni elettorali e diffusione dei dati
informativi elettorali dell’Ufficio elettorale delle Prefetture Italiane e Ministero
dell’Interno.
Nella
Democrazia Rappresentativa Partecipativa e Cogestione con la riforma
dell'Istituzione Giudiziaria, con Ufficio Sezione Investigativa e con la
separazione del ruolo e carriere, perché l'Avvocato dell'accusa o difesa
avrà pari ruolo al Sostituto Procuratore della Repubblica di fronte al Giudice
o Collegio Giudicante dei Tribunali Superiori ed Ordinari. Questo consente
all''Avvocato dell'accusa o di difesa, di sottrarsi dai condizionamenti di
carriera professionale e conseguente reddito annuale, perché le Querele Denunce
esposti ai Tribunali Superiori ed Ordinari, non saranno archiviate per
innumerevoli procedimenti giudiziari o motivi discrezionali dei Sostituti
Procuratori della Repubblica e del GUP Giudice Unico Preliminare.
L'Avvocato non troverà di fronte all'aula dello stesso Tribunale Superiore ed Ordinario, un Sostituto Procuratore passato direttamente a Giudice o nel Collegio Giudicante, con cui aveva avuto interlocuzioni in precedenti archiviazioni di procedimenti giuridici in presenza di reato o processi dove non venivano accolte nessuna delle richieste come Avvocato d'accusa o difesa. Gl'Avvocati a maggiore garanzia d'imparzialità sul procedimento giuridico e lealtà professionale nell'Ordine degl'Avvocati, dovranno per legge presentare le Querele Denunce ai Tribunali Superiori ed Ordinari, in carta semplice non intestata e solo dopo che il proprio Cliente avrà ricevuto l'ammissione al Giudizio e il Procuratore Capo Inquirente del Tribunale Superiore o Ordinario avrà assegnato il procedimento giuridico al Magistrato Inquirente, presenterà la procura d'assistenza legale del proprio Cliente.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione
diretta del popolo all’amministrazione della giustizia.
Modifica
Art. 102 b. La Costituzione della seconda
Repubblica Italiana prevede la partecipazione diretta o Cogestione del Popolo
Italiano all’amministrazione della giustizia, con i Delegati di Categoria
dell’Istituzione Giudiziaria e Delegati Civili dell’informazione, di Associazioni
e Movimenti, per avere le informazioni che consente di conoscere la quantità e
tipologia dei reati archiviati, la quantità e tipologia dei reati e ceti
sociali portati in giudizio, tempi di sentenza definitiva, le pene inflitte,
scontate in carcere o alternativo secondo la tipologia dei reati e ceti
sociali, per calcolare il costo dei processi, dei patrocini gratuiti, calcolare
il costo delle spese carcerarie, calcolo delle entrate dalle spese processuali,
quanti Cittadini Italiani ottengono un risarcimento del danno e valutazione
dell’utilità sociale d’alcuni processi.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la
giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione
soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.
Abrogata
Non possono essere istituiti giudici straordinari o
giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari
ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la
partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
Abrogata
Art.
104. La magistratura costituisce un ordine autonomo
e indipendente da ogni altro potere.
Modifica
Art.
104.
Art.
104 a. L’Ordinamento Giudiziario ha due
livelli di giurisdizione Tribunali Superiori e Tribunali Ordinari.
I Tribunali Ordinari hanno giurisdizione per i reati,
civili, penali, secondo le leggi e i codici di procedura.
I nuovi tre Tribunali Superiori istituiti al nord, al
centro al sud d’Italia, comprendenti le Sezioni del Consiglio di Stato, della
Corti dei Conti e Tribunali Amministrativi Regionali, Commissione Investigativa
Nazionale, differenziandosi per giurisdizione dai Tribunali Ordinari, per
competenza a giudicare la violazione del giuramento al rispetto delle leggi e
alla Costituzione della seconda Repubblica dello Stato Italiano, per i reati
commessi dai Delegati Politici, i Dirigenti Pubblici e Dirigenti Privati e
tutte l'organizzazioni criminose e d'illecita rilevanza economica nello Stato
Italiano.
Questa modifica in senso di Democrazia Rappresentativa Partecipativa e Cogestione, i tre Tribunali Superiori definiranno in giudizio gl'eventuali reati commessi dalla classe Dirigente Pubblici e Privati, reati Finanziari Economici rilevanti e delle organizzazioni criminose, come rispetto inderogabile della Sovranità Popolare dello Stato Italiano.
Abrogata
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto
dal Presidente della Repubblica.
Abrogata
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il
procuratore generale della Corte di cassazione.
Abrogata
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i
magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo
dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in
materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Abrogata
Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti
designati dal Parlamento.
Abrogata
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro
anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Abrogata
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli
albi professionali, né far parte del Parlamento [55] o di un Consiglio
regionale [114].
Modifica
Consiglio Ministeriale della Magistratura è presieduto
dal Ministro della Giustizia
La Costituzione della seconda Repubblica
Italiana garantisce la tutela delle categoria della Magistratura Inquirente e
Giudicante, con i componenti del Consiglio Ministeriale della
Magistratura, tutti candidati ed eletti dai Procuratori Generali, Procuratori
Capo, Magistrati Inquirenti e Giudici della Ia Corte Giudicante, IIa
Corte d'Appello e IIIa Corte Giudizio Definitivo, dei Tribunali
Superiori e Ordinari, percentualmente in servizio attivo, cui composizione sarà
eletta ogni quattro anni ed approvata con l’insediamento del Governo Italiano.
I membri elettivi del Consiglio Ministeriale della
Magistratura, durano in carica quattro anni ed eletti entro sessanta giorni
dell’insediamento del nuovo Governo Italiano e non sono immediatamente
rieleggibili.
Il Presidente del Consiglio Ministeriale della
Magistratura è eletto ogni quattro entro sessanta giorni
dell’insediamento del nuovo Governo Italiano, dai componenti eletti del
Consiglio Ministeriale della Magistratura e non è immediatamente rieleggibile.
Al Ministro di Giustizia spetta con il Consiglio
Ministeriale della Magistratura, secondo le norme dell’Ordinamento Giudiziario,
indire concorsi d'assunzioni, definiscono assegnazioni, trasferimenti e
promozioni.
I Magistrati Inquirenti e Giudici, non possono essere rimossi
in altro Tribunale o Regione Italiana, in relazione all'apertura
d'inchiesta, indagini o durante un Processo sino al termine del Giudizio
Definitivo. Qualora venisse dimostrato l'illecito di abuso di potere o
accanimento procedurale giudiziario in assenza di certezza delle prove d'accusa
o provati illeciti procedurali e processuali, saranno competenti di
giurisdizione al giudizio il Tribunale Superiore.
I Magistrati Inquirenti e Giudici, finché sono in carica non
possono, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento
o di un Consiglio Comunale, Provinciale e Regionale, ne Consiglio
d’Amministrazione, né arbitrati di attività economiche, né revisori dei conti
di attività economiche, ne approvare bilanci di enti pubblici o assessorati, ne
approvare bilanci di attività economiche private, ne certificare le firme per
iscrizioni elettorali e verbali dell'elezioni, di competenza esclusiva
degl'Uffici elettorali delle Prefetture Italiane.
La Democrazia Rappresentativa
Partecipativa e Cogestione, non prevede potere costituiti, che non sono mai
sinonimo di democrazia, giustizia e libertà, perché presuppone decisioni
discrezionali personali indiscutibili, con la presunzione dell’indipendenza,
d’insindacabilità, d’infallibilità, con disinformazione dei poteri divengono
una forma di dittatura politica, inquisitoria ed economica, come indipendenza
della Magistratura usando il Consiglio Superiore delle Magistratura in modo
contraddittorio, perché i componenti sono per la metà provenienti dai partiti,
il cui significato reale era la non interferenza dei due poteri della
Partitocrazia e Magistratura, per sottrarsi entrambi indirettamente alla
responsabilità della sanzione disciplinare di rispondere di fronte alla legge
sugl’inadempimenti ai mandati Costituzionali di rendere giustizia, ne avere
controlli sulla spesa pubblica.
La parola dell’indipendenza
della Magistratura è usata impropriamente, perché nessun Cittadino Italiano, né
categoria Istituzionale, Sociale ed Economica, può impedire all’Istituzione
Giudiziaria il ruolo Costituzionale di rendere Giustizia, semmai sono i
Cittadini Italiani che lamentano l’ingiustizia generalizzata ed essendo la
seconda per importanza l’Istituzione Giudiziaria, è indiscussa la
corresponsabilizzazione dell’attuale crisi Istituzionale, Sociale ed Economica
dell’Italia.
Il Consiglio Ministeriale della Magistratura
assume realmente il ruolo d’indipendenza, mantenendo tutte le funzioni che le
competono in materia d’ordinamento ed organizzazione della Magistratura
Inquirente e Giudici nell’ambito giurisdizionale dei Tribunali Superiori ed
Ordinari.
Abrogata
Art. 105. Spettano al Consiglio superiore della
magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le
assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari
nei riguardi dei magistrati.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Abrogata
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore
di legge e i regolamenti.
Le
leggi sono di pertinenza esclusiva del Parlamento Italiano, che deve tramite
una commissione prepararle e dopo approvate a maggioranza.
Abrogata
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Il
Consiglio Superiore della Magistratura è un organo di potere di autogoverno,
non conciliabile con una Democrazia Rappresentativa Partecipativa e Cogestione,
dove tutti i Cittadini Italiani sono uguali nel rispetto delle leggi ordinarie
e Costituzionali dello Stato Italiano.
Art. 106. Le nomine dei magistrati hanno luogo per
concorso.
Al Ministro di Giustizia spetta con il Consiglio
Ministeriale della Magistratura, secondo le norme generali dell’Ordinamento
Giudiziario, indire concorsi d'assunzioni, definiscono assegnazioni,
trasferimenti e promozioni.
Abrogata
La legge sull’ordinamento giudiziario può
ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le
funzioni attribuite a giudici singoli.
Abrogata
Su designazione del Consiglio superiore della
magistratura possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione,
per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e
avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi
speciali per le giurisdizioni superiori.
La legge è abrogata perché
nella realtà essendo Magistrati onorari non svolgono la reale finzioni di
Giudici, per cui riducono il numero reale dei magistrati inquirenti e
giudicanti realmente in ruolo, aumentandone i costi di spesa dell’Istituzione
Giudiziaria.
Art. 107. I magistrati sono inamovibili. Non possono
essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni
se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura,
adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento
giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere
l’azione disciplinare.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei
suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
Modifica
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per
diversità di funzioni e carriere.
Modifica
L'Ordinamento
Giudiziario prevede la distinzione delle funzioni e carriere nell’ambito
dell’istituzione Giudiziaria dello Stato Italiano tra i Magistrati Inquirenti,
nella "Funzione" di "Pubblica Accusa", con l'obbligatorietà
dell'azione penale d'indagine, nell'imparzialità d'esporre fatti, con testimoni
e prove oggettive dei reati, in violazione delle leggi dei Codici di Procedure
Penale, Civile e Fallimentare, per cui gl'Accusati e le Parti Lese sono difesi
dai rispettivi Avvocati o Procuratori Legali.
Il Giudice o Collegio
Giudicante, con diversa funzione deve essere sopra le tre parti in causa, dalla
Pubblica Accusa, Avvocato accusa e Avvocato difesa nel Processo Giudiziario e sulla
base dell'esposizione di fatti, con testimoni e prove oggettive dei reati
commessi dall'accusato, avrà la "Funzione" d'emettere un
"Giudizio" di assoluzione o condanna rieducativa o detenzioni in
carcere e stabilisce il risarcimento dei danni morali e materiali alle Parti
Lese, secondo le leggi dello Stato Italiano.
Abrogata
Art. 108. Le norme sull’ordinamento giudiziario e su
ogni magistratura sono stabilite con legge.
La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni
speciali; del pubblico ministero presso di esse e degli estranei che
partecipano all’amministrazione della giustizia [101].
Art. 109. L’autorità giudiziaria dispone direttamente
della polizia giudiziaria.
Art.110. Ferme le competenze del Consiglio superiore
della magistratura [105], spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione
e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
Modifica
Art. 110. Ferme le
competenze del Consiglio Ministeriale della Magistratura, spettano al
Ministrero della Giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi
relativi alla giustizia.
SEZIONE
II
NORME
SULLA GIURISDIZIONE
Art. 111. La giurisdizione si attua mediante il
giusto processo regolato dalla legge (*).
Modifica
Art.
111. Costituzione della seconda Repubblica Italiana - Il Giusto Processo
La
giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni
Giusto Processo prevede l'acquisibilità per la formazione ed esibizioni delle
prove nel contraddittorio fra le
parti, in condizioni di parità, davanti a Giudice terzo e imparziale.
La legge ne assicura la ragionevole durata.
“
Il principio di acquisizione delle prove “ indica che la prova, una volta acquisita al processo è
sottratta alla disponibilità di parte: dal quel momento non potrà sfuggire al
vaglio del Giudice e servirà all’accertamento dei fatti di causa, anche a
svantaggio dalla parte che l’ha introdotta.
Il
Giusto Processo inizia dal rispetto dell’art. 112 Costituzionale delle seconda
Repubblica Italiana, con obbligatorietà dell’Azione Giudiziaria, nella fase
preliminare del Giusto Processo disporre le indagini, con la definizione di
tutti i capi d’imputazione, l'ammissione preventiva delle eccezioni, la
istruttoria probatoria, con la esibizione degl’originali di prova o prove
autenticate, l’escussione dei testimoni, un dibattimento essenziale nel
contraddittorio delle tre parti in causa, Pubblico Ministero per lo Stato
Italiano, la Parte Offesa o Lesa ed Accusato, con tempi preventivi dei tre
gradi di Giudizio, Ia Corte Giudicante, IIa Corte
d'Appello, fino alla IIIa Corte Giudizio Definitivo, con la
definizione delle spese processuali e il risarcimento dei danni morali e
materiali alle Parti Civili.
Il Giusto Processo consiste nel consentire
legislativamente all'Avvocato di difesa o accusa, con autorizzazione del
Pubblico Ministero reperire ed estrarre copia di prove oggettive originali, presso
le Banche Italiane e Poste Italiane, le Rogatorie Internazionali, di trovare
testimoni a difesa, sia nella fase preliminare e durante il contraddittorio,
per essere escussi dal Magistrato Inquirente e Collegio Giudicante, inoltre
consentire all'Avvocato dell'accusa di trovare testimoni di fatti di reato, di
presentare prove di reato per gravità diverse, anche rispetto ai capi
d’imputazione del processo, per dare al Collegio Giudicante maggiori elementi
testimoniali e prove oggettive per essere definito Giusto Processo ed emettere
Giusto Giudizio Finale.
Il Giusto Processo è consentire all'Avvocato di difesa o
accusa di trovare testimoni a difesa, reperire ed estrarre copia di prove
oggettive, che in fase preliminare e durante il contraddittorio ascoltare e
portare davanti al Magistrato Inquirente e Collegio Giudicante. Inoltre
consentire all'Avvocato dell'accusa di trovare testimoni fatti di reato, di
presentare prove di reato per gravità diverse, anche rispetto ai capi
d’imputazione del processo, per dare al Collegio Giudicante maggiori elementi
testimoniali e prove per essere definito Giusto Processo e Giusto Giudizio.
Art. 111 a. Nel Processo Penale, la legge assicura che la
persona accusata di un reato, Civile o penale, abbia l’atto di notifica dell’Atto di Citazione o
Querela-Denuncia, della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico;
disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa;
abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone
che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e
l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e
l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un
interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo (*).
La colpevolezza
dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi,
per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da
parte dell’imputato o del suo difensore (*).
La legge regola i
casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per
consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per
effetto di provata condotta illecita (*).
Tutti i provvedimenti
giurisdizionali devono essere motivati [c.p.c. 132, La motivazione dei
provvedimenti giurisdizionali].
Contro le sentenze e
contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi
giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per
violazione di legge [c.p.c. 360 e 362, Del ricorso per Cassazione].
Si può derogare a
tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni
del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è
ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
Queste parti aggiunte sono Costituzionalmente importanti,
perché spesso sono omessi capi d’imputazione e prove, che non rende Giustizia
ai Cittadini Italiani che è fondamento di libertà e democrazia dello Stato
Italiano.
Abrogata
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti,
in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne
assicura la ragionevole durata (*).
Art. 112. Il
pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.
Modifica
Art. 112.
La Democrazia Rappresentativa
Partecipativa e Cogestione, con l' obbligatorietà dell'azione giudiziaria, tutti gl’atti di
citazioni e le querele – denunce, devono essere portate in giudizio, perché per
assurdo i reati penali considerati gravi, sono da Magistrati e Giudici arbitrariamente e discrezionalmente
archiviati, per tanto deve essere rispettato dell’Art. 1 della Costituzione
della seconda Repubblica Italiana, come uno dei principio fondamentale
di Legalità nello Stato Italiano, come rispetto dei Doveri Civici e Diritti
Civili nei confronti dei Cittadini Italiani, che spesso si vedono negare la
Giustizia.
Tale tutela
giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di
impugnazione o per determinate categorie di atti.
La
legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della
pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge
stessa.
TRIBUNALI SUPERIORI E
TRIBUNALI ORDINARI
MODALITA’ D’ATTUAZIONE
DI UNICO SISTEMA
ORGANIZZATIVO INFORMATICO PROCEDURALE
DEGL’UFFICI GIUDIZIARI DELLE
CANCELLERIE E SEGRETERIE
ATTI GIUDIZIARI
FIRMA DIGITALE VIA POSTA ELETTRONICA
FIRMA LEGGIBILE A MANO SUGLI ORIGINALI
ORDINANZE E GIUDIZI
UFFICIO INFORMATIZZATO DI CANCELLERIA CIVILE E PENALE
Nella Democrazia
Rappresentativa Partecipativa e Cogestione, i Tribunali Superiori e Ordinari
Italiani devono avere un unico sistema organizzativo e procedurale
informatizzato degl’Uffici Giudiziari e di Cancelleria, come primo scopo
impedire trasferimenti di comodo dello stesso procedimento giudiziario a
diversi Pubblici Ministeri e Giudici Giudicanti, senza l’autorizzazione
motivata del Procuratore Capo e Presidente di Sezione, inoltre gl’atti dei
Provvedimenti, Ordinanze e Giudizi, devono avere legittimità ed essere emessi
inconfutabilmente e legittimamente, nei Tribunali Italiani dai Magistrati
Inquirenti e Giudici Monocratici e Collegio Giudicante, per cui all’interno del
timbro del Tribunale Italiano deve esserci inserito il numero di procedimento,
anno e numero successivo degl’atti di provvedimenti e giudizio, significa
protocollato inserito nella memoria del computer, qualora si voglia risalire
alla legittimità giuridica dell’atto giudiziario basta richiede, la
corrispondenza della successione del numero con il procedimento giuridico o i
numeri prima e dopo, per verificare che non sia stato aggiunto un atto
stragiudiziale.
Nella
Democrazia Rappresentativa Partecipativa e Cogestione le
Ordinanze, Decreti e Giudizi sugli originali devono contenere la firma autentica
in calce e leggibile per esteso del Giudice Monocratico o Collegio Giudicante,
la semplice sigla sull’ Atto di Ordinanza o Giudizio, perde valore giuridico,
mentre la richiesta di tale documentazione degl’Avvocati alla Cancellerie del
Tribunale Superiore o Ordinario, spediti per Posta Elettronica Certificata,
devono essere scansionati gli Originali di Ordinanze o Giudizio con la firma
leggibile del Magistrato o Giudice, con l’aggiunta della firma digitale
certificata, con indicante il numero di ruolo del procedimento e data di
emissione del provvedimento, come copia autentica, per cui eliminata la copia
conforme che non è giuridicamente certa, mentre altri anche con firma digitale
dei Tribunali Italiani delle rispettive Cancellerie di Sezione o Generale o
Archivio.
Nei
Tribunali Italiani ogni Procedimento Giudiziario, pur rimanendo nelle
cancellerie il Fascicolo Cartaceo, sarà Istituito un Ufficio di Cancelleria
Istruzione del Procedimento Civile e Penale, con attribuzione del NR.GR. o numero
di ruolo, la Cartella Elettronica, con password di accesso, in cui saranno
inseriti tutti gl’atti del Procedimento Civile o Penale o con scanner o inviti
dagli Avvocati telematicamente per posta
elettronica certificata o pec ed inseriti nel Computer di Cancelleria
Istruzione, nella Cartella Elettronica e Fascicolo del Tribunale Civile o
Penale, dalla Parte Attrice o Offesa e Contro Parte o Accusata, inoltre gl’atti
depositati durante il Processo di I° II° Grado e III° Giudizio Definitivo delle
Parte Attrice o Offesa e Contro Parte o Accusata, gl’atti dei Verbali
Interrogatori, i Verbali delle Udienze, le Ordinanze e Giudizi I° II° III°
Definitivo.
Le Parti Attrice o
Offesa e Contro Parte o Accusata o Parti interessate avente diritto, come
gl’Avvocati della parti interessate la Cancelleria del Tribunale del Magistrato
o Giudice, trasmette, tramite posta elettronica certificata, il numero di ruolo
e numero di codice segreto di cartella telematica del procedimento, inoltre una
cartella telematica copie del procedimento, in cui l’avvocato, con un copia
incolla dei documenti, vengono inserti.
L’Avvocato invia una
e.mail alla Cancelleria del Tribunale come oggetto copie e n° procedimento,
quando deve recarsi in Tribunale alla Cancelleria Ufficio Copie, indicherà il
numero del procedimento e tramite la cartellina copie le stamperà le quantità
richiesta, con il pagamento del bollo e copia, già informati della cifra
esatta, secondo un prontuario copie.
I Diretti Interessato
hanno diritto a conoscere il numero di procedimento e chiedere d’estrarre copia
del Fascicolo Elettronico presso il Tribunale Italiano.
L’Ufficio Copie
rilascia sempre comunque copie autentiche, la cui cifra sarà maggiorata per i
timbri di autenticazione del Tribunale Italiano.
I Cittadini-e
Italiani-e e Stranieri-e, qualora fossero indigenti, possono richiedere copie
autentiche del Fascicolo Elettronico una sola volta, pagando una tassa minima
di bollo al Tribunale Italiano.
TRIBUNALI
ORDINARI E SUPERIORI
Nella Costituzione della seconda Repubblica Italiana, lo
Stato Italiano tramite l’Istituzione Giudiziaria si costituisce per i reati
commessi contro le Leggi previste nei Codici di Procedura Civile, Penale, dai
Cittadini-e Italiani-e e Stranieri-e sul Territorio Italiano, nei Tribunali Ordinario
e Superiore, con tre gradi di Giudizio, Ia Corte Giudicante, IIa
Corte D’Appello e IIIa Corte Giudizio Definitivo.
TRIBUNALE ORDINARIO ITALIANO
SEZIONE CIVILE
SEZIONE PENALE
Ia CORTE GIUDICANTE
PROCESSO CIVILE
PROCESSO PENALE
ATTI DI CITAZIONE IN GIUDIZIO o QUERELA
DENUNCIA
Nella
Democrazia Rappresentativa Partecipativa e Cogestione, il Nuovo Ordinamento del
Codice di Procedura Civile e Penale sono uguali, per cui sono abrogate tutte le
discrezionalità dei Magistrati e Giudici.
Nella
Democrazia Rappresentativa Partecipativa e Cogestione, il Nuovo Ordinamento del
Codice di Procedura Penale nei Procedimenti Penali e nei Processi Penali, sarà
assegnato il Pubblico Ministero, solo nel caso dell’espletamento d’Indagini Scientifiche e Strumentali, per alcuni
Delitti Penali, in cui necessita la Pubblica Accusa, con la costituzione delle
Parti Civili.
Nella
Democrazia Rappresentativa Partecipativa e Cogestione, il Nuovo Ordinamento del
Codice di Procedura Penale, i G.I.P. Giudici per le Indagini Preliminari, con
alcuni Sostituti Procuratori, diventano Giudici Monocratici dei Processi Penali
tutti portati in giudizio.
Oggi molti Processi
considerati minori sono celebrati senza valutare l’economicità, mentre alcuni
procedimenti giuridici di rilevanza economica sono archiviati, che
consentirebbe di avere maggiori entrate per spese processuali, adeguati ai
costi Istituzionali Giudiziari allo Stato Italiano.
LA REDAZIONE DELL’ATTO DI CITAZIONE IN
GIUDIZIO E QUERELA – DENUNCIA
I
Cittadini-e Italiani-e e Stranieri-e che presentano Denunce Querele alla
Polizia nelle Questure o ai Comandi dei Carabinieri, il procedimento viene
iscritto con NR.GR. alla Procura della Repubblica presso il Tribunale, ma molto
secondo chi viene accusato sia nella Causa Civile e Penale, l’Avvocato dopo
aver preso l’acconto di parcella, trova il cavillo giuridico, per non
procedere.
Quando
deve essere denunciata la Classe Dirigente Istituzionale e Privata, gl’avvocati
scordano le leggi, di depositare alcune prove all’insaputa dell’ignara Parte
Lesa, motivo per cui la nomina dell’Avvocato può avvenire dopo la notifica ed
iscrizione a ruolo a 30 gg. dalla prima udienza, nel caso senza un avvocato,
sarà nominato d’ufficio nella Segreteria del Magistrato o Giudice.
Occorre
un Ufficio dei Diritti Civili e Giuridici, in cui sono presenti una segreteria
per fissare gl’appuntamenti e Giovani Avvocati che fanno praticantato, che
redigono gl’Atti di Citazione in Giudizio Civile è intestato al Tribunale
Civile, la Querela Denuncia intestato al Tribunale Penale, con l’intervento di
un Magistrato della Procura della Repubblica come Pubblica Accusa, entrambi
l’Atto di Citazione e la Querela Denuncia, dovranno essere indicate la data
della prima udienza entro 90 gg, il valore della causa e contributo unificati e
devono essere prima notificati alla controparte, per consentire di costituirsi
con Atto di Costituzione in Comparsa o contro un terzo, entro 20 gg. prime
della data prefissata nella Citazione in Giudizio o Querela Denuncia.
Secondo
il reddito del Cittadino-a Italiano-a e Straniero che ricorre in Giudizio, il
patrocinio a spese dello Stato Italiano, inoltre scrivere i capi d’imputazione
secondo gl’articoli di legge, indicare i testimoni a carico, i documenti
depositati è obbligatorio scrivere l’elenco delle le prove documentali
depositate, salvo scrivere che occorre ancora acquisirle, con apposito modulo
di richiesta al Giudice Monocratico o Magistrato Inquirente.
L’Atto
di Citazione Civile e Querela Denuncia, dopo essere stato notificato
regolarmente dall’Ufficiale Giudiziario entro 10 gg. deve essere iscritto a
ruolo, con NR.GR. della Causa Civile e Penale, con avvenuto pagamento del bollo
di Contributo Unificato.
Il
Codice di Procedura Civile e Penale, prevede l’obbligo perentorio che con
l’Atto di Citazione Civile, Denuncia-Querela o Querela Denuncia, siano depositi
i Documenti di Prova o autentici o copie autenticate, per ridurre i tempi
processuali, in quanto qualora la parte attoria chiede la prova dell’asserita
proprietà di un bene o avvenuto pagamento o altra accusa che necessita una
prova documentale, la controparte deve presentarla allegata con la Costituzione
in Comparsa, salvo la necessità di reperirla, con la richiesta al Giudice
Monocratico o Magistrato Inquirente.
Nell’Ufficio
del Giudice Civile devono entrare solo le parti interessate della Causa Civile,
gl’Avvocati e le parti Attrice e Controparte, salvo la persona parte in causa
fosse anziana, accompagnata da un parente stretto, previa informazione al
Giudice Monocratico.
NORME
ANTICORRUZIONE
NORME DI EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI PER GLI
APPALTI DI MERCI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA E INFRASTRUTTURALE
Nella Democrazia Rappresentativa Partecipativa e
Cogestione, prevede che il Delegato Politico, come Assessore o Parlamentare,
svolga il proprio compito amministrativo al servizio dei Cittadini-e Italiani-e
e Stranieri-e per il tempo del loro mandato di quattro anni e compito
dell’Istituzione Giudiziaria della Corte dei Conti Nazionale o Ragioneria dello
Stato Italiano, legiferare norme di erogazione dei finanziamenti per gli
appalti di merci e manutenzione ordinaria e straordinaria e appalti
infrastrutturali, in modo d’avere una spesa uniforme in tutte le Regioni Italiane,
ma soprattutto evitare la malversazione sui finanziamenti sugli appalti in
generale, per favorire gruppi d’imprese o gruppi finanziari.
La Corte dei Conti
dopo aver approvato in tempi certi le Delibere di Spese per Appalti preventivo
e consuntivo secondo l’inderogabile prontuario dei prezzi dei prodotti delle
merci e costi di spesa per i Servizi, di
Manutenzione Ordinaria e Straordinaria e Appalti Infrastrutturali, alla Corte
dei Conti Provinciale e Regionale.
Il Documento
d’approvazione della Corte dei Conti del Bilancio preventivi di spesa degli
Appalti, sarà trasmesso a tutte le Banche Interessate a finanziare l’appalto ad
un tasso d’interesse più basso, con l’accensione di una fidejussione bancaria a
favore della ditta o società appaltatrice, per inizio fornitura o lavori, per
cui emetterà fatture a lotti di merce o lavoro eseguiti, solo allora la Banca
Finanziatrice erogherà le somme a copertura di spesa della ditta o società
appaltatrice, sino al completamento della commessa d’appalto.
Gli Assessorato
Comunale, Provinciale o Regionale, non potranno avere numeri di c/c con somme
depositate, superiori al minimo di fabbisogno finanziabile di spese correnti.
Il Direttore di Banca che non rispetta le Norme di
Erogazione dei Finanziamenti per gli Appalti di Merci, di Manutenzione Ordinaria e Infrastrutturale,
cioè eroga somme senza corrispettivi di fatture di spesa, per commettere il
reato di malversazione o concorso in truffa ai danni dello Stato Italiano, per
cui portati in Giudizio innanzi il Tribunale Superiore di competenza
territoriale, che in realtà in materia sostituisce il Tribunale Amministrativo
Regionale
Gli Assessorati Comunali, Provinciali, Regionali, tramite
i loro uffici amministrativi di spesa preventivi e consunti sugli appalti,
dovranno certificare le fatture mensilmente inserirle del Bilancio Informatico,
con scansionata fattura, che invieranno alla Corte dei Conti competente, in
modo da poter inviare controlli sulle fatture correnti e verifica
dell'erogazioni dei servizi, esecuzioni delle opere e ricevimento della
quantità delle merci, con controllo dei Bilanci di Spesa preventivi con i
consuntivi, per essere comunicati e trasmessi alla Ragioneria dello Stato
Italiano, in modo d’avere la spesa Pubblica e Privata sotto controllo e soprattutto
nel tempo stabilito il Bilancio Annuale di tutte le Regioni Italiane da
presentare alla Camera della Regioni Italiane e Camera Nazionale.
La Democrazia
Rappresentativa Partecipativa e Cogestione le fatture di spesa dovranno essere
controfirmati dai Delegati Civili delle Categoria di ogni Assessorato ed
Istituzione, non inteso obbligatoriamente come approvazione, ma come aver preso
copia e conoscenza, qualora alcune spese non dovessero corrispondere al reale o
esose rispetto a lavoro di appalto o forniture, presentano a parte relazione di
controllo Amministrativo alla Corte dei Conti del Capoluogo di Provincia e
Regionale ad uno dei tre Tribunali Superiori competenti i quali hanno
l’obbligatorietà dell’azione penale di disporre indagini e verificare qualora
sussistono estremi di reato, oltre che al falso in Bilancio anche malversazioni
economiche e perseguiti penalmente i responsabili a termini di legge.
Qualora risultassero spese non previste o con appalti
esosi rispetto ai preventivi di spesa interviene la Corte dei Conti Regionale,
che trasmetterà gli Atti alla Corte dei Conti Generale del Tribunale Superiore
del Nord- Centro-Sud.
La Corte dei Conti avrà decisione di valutazione di spesa
per i Grandi Appalti Infrastrutturali, sui tempi di consegna, che influenzano i
costi e approvazione finale dell’erogazione dei finanziamenti, nella spesa
Straordinaria Istituzionale ed Ordinaria.
" LE LEGGI SONO UGUALI
PER TUTTI E DEVONO ESSERE FATTE RISPETTARE A TUTTI I CITTADINI-E
ITALIANI-E E STRANIERI-E ”
COMMISSIONE
INVESTIGATIVA NAZIONALE
La
storia dimostra che
Nella Democratica
di Rappresentativa Partecipazione e Cogestione della seconda Repubblica
Italiana il lavoro trova diritto garantito con la nuova rappresentatività
Politica di tutte le Categorie Istituzionale, Sociale ed Economico
percentualmente agl'appartenenti e legislazione di Sviluppo Economico Evolutivo
Equilibrato, che crea occupazione intesa d'utilità sociale di trascorrere la
giornata, per distribuire un reddito e pensione alla vecchiaia.
I
Cittadini Italiani che a vario titolo ricevono un reddito mensile come sostegno
al reddito dallo Stato Italiano, devo svolgere un attività di volontariato,
secondo le disponibilità di tempo e condizioni fisiche di salute, per rendersi
utili e pronti al reinserimento lavorativo.
Occorre
il coordinamento dalle sedi Circoscrizionali dalla Guardia di Sicurezza e
Guardia di Finanza, alle Questure, con i Nuclei Regionali della Guardia di
Finanza, per avere informazione e controllo capillare sul Territorio Italiano.
Le
indagini saranno incentrate alla conoscenza sulle ramificazioni della corruzione
ed occulti legami con
Questo
impedisce innanzitutto le ramificazione ed isolando e riducendo la corruzione e
criminalità organizzata a livello Nazionale e Internazionale.
Questo determina la recessione economica, che
riduce al minimo da dieci anni l'entrate contributive pensionistiche, senza
poter erogare le pensioni a tutti i Cittadini Italiani, allontanando l'età
pensionabile, favorendo la permanenza a lavoro con favoritismi sulle
retribuzione già elevate per molte categorie Dirigenziali Pubblica e Privata,
mentre l'indebitamento dello Stato Italiano, lo stanno pagando i Giovani
Italiani con il lavoro precario e lo pagherà la generazioni future, con un
reddito e pensioni di molto inferiore dell'attuale.
SICUREZZA NAZIONALE
GIURIA
POPOLARE
Nei
Tribunali Superiori è previsto l'obbligo a tutti i Processi Penali Superiori,
la costituzione della Giuria Popolare ed in alcuni Processi Penali
Ordinari, per coadiuvare nel giudizio il Giudice o Collegio Giudicante,
come garanzia d'imparzialità di giudizio, secondo l'esigenze della Sovranità
Popolare dello Stato Italiano.
AVVOCATI
Nella Democrazia Rappresentativa
Partecipativa e Cogestione con la riforma dell'Istituzione Giudiziaria, con
Ufficio Sezione Investigativa e con la separazione del ruolo e carriere
l'Avvocato dell'accusa o di difesa avrà pari ruolo, con Avvocato della pubblica
accusa o Sostituto Procuratore della Repubblica, di fronte al Giudice o
Collegio Giudicante dei Tribunali Superiori ed Ordinari. Questo consente
all''Avvocato dell'accusa o di difesa, di sottrarsi dai condizionamenti di
carriera professionale conseguente reddito annuale, perché l'esposte Querele
Denunce ai Tribunali Superiori ed Ordinari, non saranno archiviate per
innumerevoli procedimenti giudiziari in presenza di reato o motivi
discrezionali dei Sostituti Procuratori della Repubblica e del GUP Giudice Unico
Preliminare.
L'Avvocato
non troverà di fronte all'aula dello stesso Tribunale Superiore ed Ordinario,
un Sostituto Procuratore passato direttamente a Giudice o nel Collegio
Giudicante, con cui aveva avuto interlocuzioni in precedenti giuridici archiviati
in presenza di reato o processi dove non venivano accolte nessuna delle
richieste come Avvocato d'accusa o difesa.
Gl'Avvocati a maggiore garanzia d'imparzialità
sul procedimento giuridico e lealtà professionale nell'Ordine degl'Avvocati,
dovranno secondo il nuovo Codice di Procedura presentare le Querele Denuncie ai
Tribunali Superiori ed Ordinari, in carta semplice non intestata e solo dopo
che il proprio Cliente avrà ricevuto l'ammissione al Giudizio e il Procuratore
Capo Inquirente del Tribunale Superiore o Ordinario avrà assegnato il
procedimento giuridico al Magistrato Inquirente, presenterà la procura
d'assistenza legale del proprio Cliente, con la certezza che il procedimento
vada in giudizio.
Ia CORTE GIUDICANTE
Il Collegio Giudicante della Ia Corte
Giudicante deve avere una specificità nel Giudizio di rieducazione al
lavoro coatto o rieducazione detentiva, con definizione del risarcimento dei
danni morali e materiali, inoltre qualora le prove di reato sono rilevanti e
inconfutabili, il Magistrato Inquirente chiederà al Giudice della Ia
Corte Giudicante, d'emettere nel giudizio l’inappellabilità della
sentenza o ricorso nel giudizio in IIa Corte d’Appello.
Nel caso sussistono reali novità probatorie di prove e
testimonianze dopo il Giudizio di Primo grado, di scaggionamento o
coinvolgimento di altre persone accusate può ricorrere in IIa Corte
d’Appello, la cui decisione deve essere presa entro i termini di legge dalla
Procura Generale, Sezione Riesame ricorso in IIa Corte D'Appello,
che valuta le novità giuridiche di riammissione al giudizio del procedimento
giuridico, la riduzione del ricorso in IIa Corte d’Appello consente
l'utilizzo di un maggior numero dei Magistrati Inquirenti e Giudici per
IIa CORTE D'APPELLO
Nella
Democrazia Partecipativa Propositiva e Cogestione,
Il
ricorso alla IIa Corte D’appello deve passare al vaglio della Sezione
del Riesame e nuovamente della sezione investigativa Superiore o Ordinaria, per
accertare reati pendenti nel medesimo o in altro Tribunale Italiano, le
recidive di condanna per il medesimo reato che non ammettono il ricorso in
Corte d’Appello, inoltre per valutare nuovi elementi di prova presentati o
indicati nel ricorso ed essere approvato dalla Procura Generale, perché ammette
che non sono stati giudicati tutti i fatti ed elementi di prova a discolpa o
sono sopraggiunti elementi nuovi di prova o d’accusa o discolpa.
IIIa CORTE GIUDIZIO DEFINITIVO
Nella Democrazia Partecipativa Propositiva e Cogestione
il ricorso all’ultimo gradi di giudizio della IIIa Corte Giudizio
Definitivo devono avere il benestare della Procura Generale, motivandone la
richiesta, esempio sulla predeterminazione del reato, sulla definizione della
gravità del capo d’imputazione, sul concorso del reato, sulla certezza delle
prove, sulla certezza dell’accusa di aver commesso il reato stesso. come
ricorso finale ai due precedenti Gradi di Giudizio. Queste sono le motivazioni
dell’ultimo ricorso alla IIIa Corte Giudizio Definitivo che deve
dare un giudizio definitivo, con le due possibili sentenze di giudizio o
la conferma della condanna, con le varianti della pena, o l’annullamento della
sentenza, perché l’accusa era fondata prevalentemente su prove indiziarie,
oppure le prove non sufficienti a dimostrare con assoluta certezza l’accusa,
anche durante la fase processuale della Ia Corte Giudicante e
IIa Corte d’Appello
TEMPO DEI PROCESSI NEI TRE GRADI DI
GIUDIZIO
Nella
Democrazia Partecipativa Propositiva e Cogestione i Processi saranno istruiti
entro due anni, il primo anno per l'indagini testimoniali e prove oggettive ed
ammissione al giudizio, nel secondo anno tempo preparazione instaurazione del
Processo e preparazione della difesa da parte degl'Avvocati degl'accusati ed
Avvocati delle parti lese, con l'ammissioni o meno delle eccezioni, dopo un
massimo di due anni saranno emessi il Giudizio della Ia Corte
Giudicante, un anno per il Giudizio della IIa Corte d'Appello
ed un anno per il Giudizio della IIIa Corte Giudizio
Definitivo.
Il
risarcimento dei danni morali e materiali avverranno entro sei anni e sei mesi
e definiti nel giudizio della Ia Corte Giudicante, con una
provvisionale del risarcimento e completato il pagamento entro sei mesi salvo
variazione del giudizio del IIIa Corte Giudizio Definitivo.
Questo abroga la assurdo ricatto legislativo, da parte della Partitocrazia
Italiana, dell'Istituzione Giudiziaria ed Ordine degl'Avvocati di concedere una
riduzione delle pene detentive, per ridurre i tempi del Processo, prolungati in
modo artificioso, in violazione delle leggi e pene detentive, come prevenzione
e garanzia della Legalità nello Stato Italiano.
TITOLO V
LE
REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI
Art. 114. (*) –
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le
Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i
principi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato
disciplina il suo ordinamento.
Art. 115. (*) – [Abrogato].
Art. 116. (*) – Il Friuli-Venezia Giulia,
Modifica
Art. 116.
Le Regioni Italiane, hanno autonomia sulle imposte
locali, con obbligo inderogabile del rispetto dei parametri delle aliquote
fiscali modulate dello Stato Italiano.
Le Regioni Italiane hanno autonomia sulle imposte locali
ed eccezionalmente su quelle Nazionali, nella defiscalizzazione di alcune
imposte, nella riduzione degli adempimenti burocratici, nella cogestione tra
Istituzioni Regionali e Società finanziarie private atte ad incentivare
gl’investimenti programmatici di crescita economica, nella Ricerca Scientifica,
industriale e Commerciale, nella creazione di impresa, d'industria e commercio,
come finalità la crescita occupazionale e distribuzione del reddito.
Le Regioni Italiane hanno autonomia sulle modalità di
Spesa Pubblica Istituzionale Regionale e investimenti infrastrutturali, nel
rispetto inderogabile della Spesa Pubblica programmata dal Ministero della
Programmazione Economica ed approvata dal Governo Nazionale.
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia,
concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie
indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente
all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite
ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione
interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui
all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei
componenti sulla base di intesa fra lo Stato e
Art. 117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato Italiano, con la
Camera Legislativa Nazionale e Camera Nazionale delle Regioni nel rispetto
della Costituzione della seconda Repubblica Italiana, nonché dei vincoli
derivanti dall’ordinamento comunitario e dai Trattati Internazionali.
Lo Stato Italiano ha
legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) Politica Estera e
Rapporti internazionali dello Stato Italiano; rapporti dello Stato Italiano con
l’Unione Europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di
Stati Nazionali non appartenenti all’Unione europea;
b) Gli accordi
Internazionali sui flussi d’immigrazione controllata, di personale
specializzato o in via di formazione professionale.
c) rapporti tra la
Repubblica Italiana e le Confessioni Religiose;
d) Forze armate e
Difesa; sicurezza dello Stato Italiano; armi, munizioni ed esplosivi;
e)Sovranità Monetaria
dello Stato Italiano, sistema valutario; tutela del risparmio e mercati
finanziari; tutela della concorrenza con Interscambio Internazionale; Sistema
Tributario e Contabile dello Stato Italiano; perequazione delle risorse
finanziarie a livello delle Regioni e Nazionale;
f) Organi relativi
alle leggi elettorali dello Stato Italiano; Referendum Costituzionali e
Legislativi; elezione del Parlamento Europeo;
g) Ordinamento e
Organizzazione Amministrativa degli enti pubblici nazionali e dello Stato
Italiano;
h) Ordine Pubblico e
Sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) Cittadinanza,
Stato Civile e Anagrafi;
l) Giurisdizione e
Norme Processuali; Ordinamento Civile e Penale; Giustizia Amministrativa;
m) Determinazione dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i Diritti Civili e Sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) Norme Generali
sull’istruzione; Ministero della
cultura civile preparazione professionale ricerca scientifica, industriale e
commerciale
o) Previdenza
Sociale;
p) Legislazione
Elettorale, Organi di Governo e Funzioni fondamentali di Comuni, Province e
Città metropolitane;
q) Dogane, Dazio
Doganale delle Merci in eccedenza agli accordi Internazionali di Interscambio
Commerciale, Protezione dei confini dello Stato Italiano e profilassi internazionale;
r) Pesi, Misure e
determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico
dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;
s) Tutela
dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di
legislazione concorrente quelle relative a:
rapporti
internazionali e con l’Unione Europea delle Regioni;
commercio con
l’estero;
tutela e sicurezza
del lavoro;
istruzione, salva
‘autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e
della formazione professionale;
professioni; ricerca
scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi;
tutela della salute;
alimentazione;
ordinamento sportivo;
protezione civile;
governo del
territorio;
porti e aeroporti
civili;
grandi reti di
trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;
previdenza
complementare e integrativa;
armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario;
valorizzazione dei
beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività
culturali;
casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito
fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni Italiane la potestà legislativa,
salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato Italiano.
Spetta alle Regioni
Italiane la potestà delle delibere legislativa in riferimento ad ogni materia
non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alla Camera
Legislativa Nazionale e Camera Nazionale delle Regioni, confermare e uniformare
le delibere legislative delle Regioni Italiane.
Abrogata
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla
formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto
delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le
modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare
spetta allo Stato Italiano nelle materie di legislazione esclusiva, salva
delega alle Regioni Italiane.
La potestà
regolamentare spetta alle Regioni Italiane in ogni altra materia. I Comuni, le
Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla
disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro
attribuite.
Le leggi Regionali
Italiane rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e
delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità
di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive, prevista percentualmente
dalle Categorie Istituzionali, Sociali ed Economiche.
La legge Regionale
ratifica le intese della Regione con altre Regioni Italiane, per il migliore
esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua
competenza la Regione Italiane può concludere accordi ed intese con enti
territoriali interni con altri Stati Nazionali, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato Italiano.
Art. 118. Le
funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni Italiani salvo che, per
assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città
metropolitane, Regioni Italiane e Stato Italiano, sulla base dei principi di
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province
e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di
quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive
competenze.
La legge statale disciplina
forme di coordinamento fra Stato Italiano e Regioni Italiane, nelle materie di
cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina
inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni
culturali.
Stato, Regioni, Città
metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini-e, singoli-e e
associati-e, cooperazioni e consorzi, per lo svolgimento di attività
d’interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
Art. 119.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno
autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le
Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate
propri, in armonia con
Modifica
Art. 119. (*) – I Comuni, le Province, le Città
metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le
Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate
propri, in rispetto al Bilancio programmatico di Entrata e Spesa e rispetto
delle aliquote fiscali Nazionali. Dispongono di compartecipazioni al gettito di
tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato
istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori
con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti
dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province,
alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni
pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo
sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli
squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro
funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali
in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le
Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio,
attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato
Italiano. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di
Amministrazione, con programmata restituzione del debito.
È esclusa ogni
garanzia dello Stato Italiano sui prestiti contratti dai Comuni, le Province,
le Città metropolitane e le Regioni Italiane.
Art. 120. La Regione non può istituire dazi di
importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare
provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle
persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l’esercizio del diritto al
lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Lo Stato Italiano
tramite le leggi sull’importazione istituisce al controllo delle merci in
entrata ed uscita dalle guardia Doganale, con dazi doganali per le merci in
eccedenza secondo gli accordi Internazionali Commerciali.
Il Governo può
sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e
dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o
della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la
sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica
o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini
territoriali dei governi locali.
La legge definisce le
procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel
rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale
collaborazione.
Art. 121. Sono organi della Regione: il Consiglio
Regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio
Regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione [117] e le
altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte
di legge alle Camere [71].
La Giunta Regionale è
l’organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della
Giunta rappresenta la Regione Italiana; dirige la politica della Giunta e ne è
responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le
funzioni amministrative delegate dallo Stato Italiano alla Regione Italiana,
conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica Italiana.
Art. 122. Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità
e di incompatibilità del Presidente della Regione e degli altri componenti
della Giunta Regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con
legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge
della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
Nessuno può assumere
doppie cariche istituzionali e private o appartenere contemporaneamente a un
Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un
altro Consiglio o ad un’altra Giunta Regionale, ovvero al Parlamento Europeo.
Il Consiglio Regionale elegge tra i suoi componenti un
Presidente e un Ufficio di Presidenza.
I Consiglieri Regionali non possono essere chiamati a
rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro
funzioni.
Abrogato
Il Presidente della Giunta Regionale, salvo che lo
statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e
diretto.
Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della
Giunta.
Art. 123. Ciascuna regione ha uno statuto (**) che, in
armonia con
Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di
legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte
costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora
entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo
degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale.
Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se
non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle
autonomie locali, quale organo di consultazione fra
Modifica
Art. 123. I
Delegati di Categoria eletti nella Giunta Regionale, eleggono gli organi
componenti del Governo della Regione, che alloro volta, eleggono il Presidente della
Regione Italiana.
Gli Statuti Regionali che regolano l’amministrazione
della Regione, il Bilancio di Spesa ed Entrate, le spese d’investimento, sono
uguali per tutte le Regioni Italiane e le loro modificazione, devono essere
approvate della Camera delle Regioni Nazionale.
Lo statuto regola l’esercizio del diritto di iniziativa e
del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la
pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio
Regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con
due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.
Per tale legge non è richiesta l’apposizione del visto da
parte del Commissario del Governo.
Abrogato
Art. 124. Articolo abrogato dall’art. 9,
comma 2, l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, Modifiche al titolo V della parte
seconda della Costituzione. Il testo previgente recitava: "Un commissario
del Governo, residente nel capoluogo della Regione, soprintende alle funzioni
amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla
Regione".
Abrogato.
Art. 125. Nella Regione sono istituiti organi
di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l’ordinamento stabilito da
legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal
capoluogo della Regione.
Art. 126. Con decreto motivato del Presidente della
Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione
del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla
Costituzione o gravi violazioni di legge.
Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere
disposti per ragioni di sicurezza nazionale.
Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati
e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge
della Repubblica.
Modifica
Art. 126. Con
decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento
del Consiglio Regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano
compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge.
Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere
disposti per ragioni di sicurezza nazionale.
Il decreto è adottato sentita una Commissione dei
Delegati Politici Nazionali e Regionali, per le questioni regionali, nei modi
stabiliti con legge della Repubblica.
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei
confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta
da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a
maggioranza assoluta dei componenti.
La mozione non può essere messa in discussione prima di
tre giorni dalla presentazione.
Abrogato
L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti
del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la
rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello
stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della
maggioranza dei componenti il Consiglio.
Abrogato
Art. 127. Il Governo, quando ritenga che una legge
regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di
legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale [134] entro
sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
Art. 128. (*) – [Abrogato].
Art. 129. (*) – [Abrogato].
Art. 130.
(*)
– [Abrogato].
Art. 131.
Sono costituite le seguenti Regioni: Piemonte; Valle d’Aosta; Lombardia;
Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna;
Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata;
Calabria; Sicilia; Sardegna.
Art. 132.
Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli Regionali, disporre
la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo
di un milione d’abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali
che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta
sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Modifica
Art. 132. (*) –
Abrogato
Si può, con l’approvazione della maggioranza delle
popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei
Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica,
sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano
richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un’altra.
Art. 133. Il mutamento
delle circoscrizioni provinciali e l’istituzione di nuove Province nell’ambito
d’una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica Italiana, su iniziativa
dei Comuni, sentita la stessa Regione.
Art. 133 a. Le leggi
emanate dai Governi Regionali, per
essere esecutive, devono essere riproposte all’approvazione della Camera delle Regioni
Nazionale entro 60 g.g. della divulgazione,
altrimenti decadono, salvo nuova riproposizione.
Lo scopo e dare
Statuti e leggi Regionali uguali per tutti, al fine di avere uno Sviluppo
Evolutivo Sociale ed Economico Equilibrato in tutte le Regioni Italiene
COMUNI
I Comuni devono avere un minimo di numero di abitanti e per
ridurre
FRAZIONI
Le Frazioni sono agglomerati di case rurali o avere un
numero inferiore al minimo di abitanti per essere un Comune.
PROVINCE
Nella Democrazia Rappresentativa Partecipativa e
Cogestione, le Province occorre accorparle, in massimo tre Sedi Provinciali al centro
geografico tra le Città capoluogo di Provincia, interconnesse ed informatizzate
l'Amministrazione dei piccoli Comuni e delle Frazioni, collegandoli con unico
mezzo di trasporto di Servizio Provinciale, per programmare la riduzione
Bilancio spesa Pubblica reale preventiva e consuntiva.
Le
Sedi Provinciali torneranno alle reali funzione iniziale d'occuparsi
delle problematiche Politiche, Sociali ed Economiche, per incentivare e creare
lo sviluppo economico e decongestionare le grandi Città, per valorizzare la
natura, le tradizioni, il modo di vivere a misura Umana, per essere vicino ai
piccoli Comuni oggi abbandonati.
Le
Sedi Provinciali devono essere la conservazione e promozione delle tradizioni e
prodotti locali Agricoli, Alimentari e Vinicoli, l'Agriturismo alimentare,
Turismo Provinciale, attività artigianali e semi industriali di prodotti al
consumo locali Made in Italy.
Le
Province saranno un'Istituzione necessaria come collante tra le Città
Capoluogo, per avere una base Programmatica diffusa d'esperienze Politiche
Legislative, Sociali ed Economiche, Infrastrutturali di collegamenti,
per uno sviluppo armonico delle Regioni Italiane.
REGIONI
Nella
Democrazia Rappresentativa Partecipativa e Cogestione,
La Camera Nazionale delle Regioni prevede l'abrogazione degli
statuti delle Regioni autonome.
Questo
in risposta alla Partitocrazia Federalista del Nord, con reconditi o
provocatorie intenzioni di separatismo, prima fiscale e dopo geografico contro
TITOLO VI
GARANZIE
COSTITUZIONALI
SEZIONE I
LA CORTE
COSTITUZIONALE
Art. 134. La Corte Costituzionale Italiana giudica:
sulle controversie relative alla legittimità
costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e
delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su
quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della
Repubblica, a norma della Costituzione della seconda Repubblica Italiana.
Art. 135. (*) –
I giudici della Corte costituzionale sono scelti
tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed
amministrativa, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli
avvocati dopo venti anni d’esercizio.
Art. 135.
I Giudici della Corte Costituzionale sono scelti con età
non inferiore ai 55 anni, tra i Magistrati Inquirenti e Giudicanti dei
Tribunali Superiori e Ordinari, in anzianità di ruolo di 20 anni, delle
Giurisdizioni Superiori e Ordinaria ed Amministrativa, i Professori ordinari
d'Università in materie giuridiche e gli Avvocati dopo venti anni d’esercizio.
I Giudici della Corte Costituzionale sono nominati per
quattro anni singolarmente rinnovabile una sola volta, decorrenti per ciascuno
di essi dal giorno dei giuramento, che avviene dopo la composizione del
Parlamento e nomina del nuovo Presidente della Repubblica entro 60 giorni, non
possono essere nuovamente nominati.
I componenti della Corte Costituzionale allo scadere del
mandato per l’importanza e responsabilità Istituzionale dello Stato Italiano,
saranno nominati con il titolo onorifico di Senatori a Vita.
L’attuale
Corte Costituzionale per la concretezza legislativa al rispetto della
Costituzione Italiana vigente e certezza dei tempi di risposta ai quesiti posti
dalle istituzioni o semplici Cittadini-e Italiani-e, rappresenta come esempio
per efficiente, la migliore Istituzione dello Stato Italiano.
Nei giudizi di
accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i Giudici
Ordinari della Corte Costituzionale, cinque Giudici del Tribunale Superiore e
dieci membri nominati a maggioranza della Camera Legislativa Nazionale.
Art. 136. Quando la Corte dichiara l’illegittimità
Costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma
cessa di avere efficacia dal giorno successivo del giudizio, con la
Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il giudizio della
Corte Costituzionale è pubblicata e comunicata alla Camera delle Regioni
Italiane alla Camera Nazionale ed ai Consigli Regionali interessati, affinché,
ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali
Art. 137. Una legge costituzionale stabilisce le
condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità
costituzionale, e le garanzie d’indipendenza dei giudici della Corte
Costituzionale Italiana.
Con legge ordinaria
sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento
della Corte.
Contro le decisioni
della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.
SEZIONE II
REVISIONE
DELLA COSTITUZIONE E LEGGI COSTITUZIONALI
Art. 138. La forma
Repubblicana di Democrazia Rappresentativa Partecipativa e Cogestione la
revisione costituzionale, non prevede le modifiche fondamentali sulla Sovranità
Popolare, sul Metodo Elettorale e Metodo Giuridico, già sottoposte alla voto di
suffragio referendario ed approvazione Camere congiunte dei Delegati della
Camera Legislativa Nazionale e Camera Nazionale delle Regioni.
Le modifiche su forme legislative transitorie alla
Costituzione della seconda Repubblica Italiana, devono passare prima la vaglio
della Corte Costituzionale e dopo per essere approvate dalla Camera Legislativa
Nazionale e Camera Nazionale delle Regioni, in seduta comune.
Le leggi stesse sono
sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro
pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una delle due Camere
o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
La legge sottoposta a
referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti
validi.
Norme sui referendum
previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.
Art. 139. – La forma dello Stato Italiano costituitosi
in Repubblica Italiana, non può essere oggetto di revisione costituzionale.
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI
I. Con
l’entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita
le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.
II. Se alla data della elezione
del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali,
partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.
Modifica
ll. All’elezione del Presidente della Repubblica
partecipano i Delegati di Categoria congiuntamente delle due Camere Nazionale
delle Regioni Italiane e Camera Legislativa Nazionale.
Alla
elezione del Presidente della Repubblica Italiana, partecipano solo le due
camere perché è il massimo della rappresentatività politica Istituzionale,
Sociale e Economiche, con
III. Per
la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con
decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell’Assemblea Costituente
che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:
sono stati Presidenti del Consiglio dei Ministri o di
Assemblee legislative;
hanno fatto parte del disciolto Senato;
hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella
all’Assemblea Costituente;
sono stati dichiarati decaduti nella seduta della
Camera dei deputati del 9 novembre 1926;
Modifica
III. Alla prima composizione della Camera dei
Delegati delle Categorie Legislativa Nazionali e della Camera dei Delegati
delle Categorie Nazionale delle Regioni, con decreto del Presidente della
Repubblica, saranno nominati Senatori a vita a titolo onorifico, I Presidenti
anziani delle due Camere e Presidente del Consiglio del periodo Costituente.
Abrogata
IV. Per la prima elezione del Senato il Molise è
considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli
compete in base alla sua popolazione.
V. La disposizione dell’articolo 80 della
Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri
alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione
delle Camere.
VI. Entro cinque anni dall’entrata in vigore
della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di
giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di
Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.
Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al
riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all’articolo 111 (1).
7 maggio 1981, n. 180, Modifiche
all’ordinamento giudiziario militare di pace.
VII. Fino a quando non sia emanata la nuova
legge sull’ordinamento giudiziario in conformità con
Fino a quando non entri in funzione
VIII. Le elezioni dei Consigli regionali e
degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un
anno dall’entrata in vigore della Costituzione.
Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della
pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle
Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione
delle funzioni amministrative fra gli enti locali, restano alle Province ed ai
Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni
deleghino loro l’esercizio.
Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle
Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni
centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei
loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il
proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.
IX.
X. Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di
cui all’articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del
Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze
linguistiche in conformità con l’articolo sei
Attualmente, l. cost. 31 gennaio 1963, n. 1, Statuto
speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
XI. Fino a cinque anni dall’entrata in vigore
della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni,
a modificazione dell’elenco di cui all’articolo 131, anche senza il concorso
delle condizioni richieste dal primo comma dell’articolo 132, fermo rimanendo
tuttavia l’obbligo di sentire le popolazioni interessate (1).
(1) La l. cost. 18 marzo 1958, n. 1, Scadenza
del termine finale di cui alla XI delle disposizioni transitorie e finali della
Costituzione, protrasse il termine al 31 dicembre 1963.
L. cost. 27 dicembre 1963, n. 3, Modifiche agli articoli
131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione "Molise".
XII. È vietata la riorganizzazione, sotto
qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.
In deroga all’articolo 48, sono stabilite con legge, per
non oltre un quinquennio dall’entrata in vigore della Costituzione, limitazioni
temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del
regime fascista.
XIII. [I membri e i discendenti di Casa Savoia
non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici, né cariche elettive]
(1).
[Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro
discendenti maschi sono vietati l’ingresso e il soggiorno nel territorio
nazionale] (1).
I beni esistenti nel territorio nazionale, degli
ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono
avocati allo Stato.
I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui
beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.
V. l. cost. 23 ottobre 2002, n. 1. "Cessazione degli
effetti dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale
della Costituzione", (G.U. 26 ottobre 2002, n. 252), ai cui sensi:
"Art. 1. – I commi primo e secondo della XIII
disposizione transitoria e finale della Costituzione esauriscono i loro effetti
a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale".
XIV. I titoli nobiliari non sono riconosciuti.
I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922
valgono come parte del nome.
L’ordine mauriziano è conservato come ente
ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.
La legge regola la soppressione della Consulta
araldica.
XV. Con l’entrata in vigore della Costituzione
si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno
1944, n.151, sull’ordinamento provvisorio dello Stato.
XVI. Entro un anno dall’entrata in vigore della
Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle
precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o
implicitamente abrogate.
XVII. L’Assemblea Costituente sarà convocata dal
suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per
l’elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e
sulla legge per la stampa.
Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere,
l’Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di
deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo
e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo
1946, n. 98.
In tale periodo le Commissioni permanenti restano
in funzione.
Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di
legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.
I deputati possono presentare al Governo
interrogazioni con richiesta di risposta scritta.
L’Assemblea Costituente, agli effetti di cui al
secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su
richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.
XVIII. La presente Costituzione è promulgata
dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da
parte del’’Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.
Il testo della Costituzione è depositato nella sala
comunale di ciascun comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante
tutto l’anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE DELLA L. COST. 22 NOVEMBRE 1999, N. 1
1. Fino alla data
di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali
ai sensi del primo comma dell’articolo 122 della Costituzione, come sostituito
dall’articolo 2 della presente legge costituzionale, l’elezione del Presidente
della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli
regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge
ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali.
Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i
capilista delle liste regionali.
È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il
candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito
regionale.
Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio
regionale. È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di
Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi
immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.
L’Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine,
l’ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali
collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di
consigliere, nell’ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell’articolo
15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell’articolo 3
della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il
resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede
di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali
residui.
Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate
siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l’Ufficio
centrale regionale procede all’attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale
si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale
di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.
2. Fino
alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le
seguenti disposizioni:
a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il
Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali
un Vicepresidente, e può successivamente revocarli;
b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi
a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del
Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi
componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione,
entro tre mesi si procede all’indizione di nuove elezioni del Consiglio e del
Presidente della Giunta.
Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del
Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento
permanente o morte del Presidente.
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE DELLA L. COST. 18 OTTOBRE 2001, N. 3
Sino
all’adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge
costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle
Province
Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte
seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti
delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Quando
un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell’articolo
117 e all’articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali
COSTITUZIONE
DELLA SECONDA REPUBBLICA ITALIANA
La Costituzione della Seconda Repubblica Italiana, sarà sottoposta
alla conoscenza di tutti, per un periodo di quattro anni e dopo sarà sottoposto
alla conferma referendaria dei Cittadini Italiani ed approvata definitivamente
una Democrazia Rappresentativa Partecipativa e Cogestione a congiunte Camera
Legislativa Nazionale e Camera Nazionale delle Regioni dei Delegati Politici
delle Categorie Istituzionali, Sociali ed Economiche.
La nuova Costituzione della seconda Repubblica Italiana di
Democrazia Rappresentativa Partecipativa e Cogestione, non può essere oggetto
di modifica nel Parlamento Italiano, perché sancita con una richiesta
referendaria e periodo Costituente di 4 anni per essere approvata delle
due Camere Nazionale delle Regioni e
Camera Legislativa Nazionale e sarà confermata e sancita da referendum di
Sovranità Popolare, per cui ogni modifica alla Costituzione Italiana deve
passare per lo stesso iter democratico di modifica nel rispetto reale
della Sovranità del Popolo Italiano e dello Stato Italiano.
PACE LAVORO GIUSTIZIA LIBERTA'
|
|